Per il bollo sui prodotti finanziari la residenza del cliente è irrilevante
È prevista l’applicazione dell’imposta sulle comunicazioni periodiche alla clientela
Le comunicazioni periodiche relative al fondo italiano di investimento immobiliare alternativo trasmesse dalla società di gestione (fiscalmente residente in Italia) alla “Sociétè 2” (residente in Lussemburgo) che ne detiene il 100% delle quote (ed è a sua volta controllata da un fondo d’investimento istituito ai sensi della giurisdizione del Lussemburgo) scontano l’imposta di bollo sui prodotti finanziari di cui all’art. 13 comma 2-ter della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72.
Lo afferma l’Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello n. 20, pubblicata ieri.
L’Amministrazione finanziaria viene interpellata da una società (fiscalmente residente in Italia) di gestione di un fondo italiano di investimento immobiliare alternativo, la cui quote ...
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