Nuova partita IVA per la stabile organizzazione della società estera fusa
Con il principio di diritto n. 1 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato ieri, sono stati esaminati gli effetti sull’identificativo IVA di una stabile organizzazione di una società non residente, quando quest’ultima si fonde con un’altra società estera.
L’Agenzia precisa che, nel caso di fusione per incorporazione, anche per i soggetti non residenti con una stabile organizzazione IVA in Italia, il venir meno della società incorporata determina l’impossibilità di proseguire l’attività con la partita IVA assegnata a tale soggetto e l’estinzione del relativo identificativo fiscale. La società incorporante non residente dovrà richiedere l’attribuzione di un nuovo numero di partita IVA per effettuare operazioni in Italia.
Nel documento di prassi, sono peraltro richiamate le istruzioni alla compilazione del modello AA7/10, adottato per la variazione della partita IVA dei soggetti diversi dalle persone fisiche.
Come indicato nelle menzionate istruzioni, “i soggetti non residenti che si avvalgono di una stabile organizzazione in Italia nonché i rappresentanti fiscali dagli stessi nominati ai sensi dell’art. 17, terzo comma, devono utilizzare questo modello per presentare le dichiarazioni previste dall’art. 35” del DPR 633/72. Anche tali soggetti sono tenuti a compilare la Sezione I del modello, qualora siano intervenute operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive che comportino l’estinzione del soggetto d’imposta che ha subito la trasformazione (caselle 1: fusione, scissione totale ecc.).
Le istruzioni precisano che la predetta sezione “deve essere compilata esclusivamente dai soggetti beneficiari ovvero risultanti dalle predette trasformazioni (conferitaria, società risultante dalla fusione, beneficiaria nell’ipotesi di scissione, ecc.)“. Inoltre, si specifica che “la compilazione di questa sezione, nei casi di trasformazioni sostanziali soggettive da cui derivi l’estinzione del soggetto trasformato (incorporato, conferente, cedente, donante, ecc.), comporta l’automatica cancellazione della partita IVA di detto soggetto e, per le società, anche del connesso codice fiscale”.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41