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Registri dei volontari ad hoc per le sedi secondarie

/ REDAZIONE

Martedì, 21 gennaio 2025

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Con la nota n. 809, pubblicata ieri, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che gli enti del Terzo settore dotati di una o più sedi secondarie territorialmente distanti possono predisporre registri dei volontari non occasionali ex art. 17 comma 1 del DLgs. 117/2017 relativi alle singole sedi, a condizione che ciò avvenga con modalità tali da garantire l’assolvimento degli obblighi di registrazione e assicurazione dei volontari e la certezza delle scritture; a tal fine, ogni registro dovrà essere regolarmente vidimato.

Secondo il Ministero del Lavoro, il registro dei volontari tenuto presso la sede secondaria deve avere la struttura e i contenuti obbligatori di cui al DM 6 ottobre 2021; è inoltre necessario che:
- l’istituzione del registro dei volontari tenuto presso la sede secondaria o comunque ad essa riferito sia deliberata dall’organo di amministrazione dell’ETS;
- siano individuate, formalizzate e adottate modalità di tenuta che evitino la duplicazione delle registrazioni riferite alle medesime persone;
- sia individuata espressamente la persona preposta alla tenuta del registro presso la sede secondaria;
- le modalità di tenuta del registro di sede siano previamente rese note alla società assicuratrice;
- la corretta tenuta del registro di sede sia oggetto di verifiche periodiche da parte dell’organo di amministrazione.

Il Ministero richiede, inoltre, la conservazione, presso la sede principale dell’ETS, sia del registro dei volontari principale, sia di copia dei frontespizi di ciascun registro secondario, con annotazione:
- dell’autorità che ha effettuato la vidimazione;
- della data di vidimazione;
- della data in cui il registro secondario è divenuto operativo.

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