ZES unica agricoltura con credito d’imposta al 100%
Il credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno a favore delle imprese del settore agricolo, forestale e della pesca e acquacoltura potrà essere fruito nella misura piena del 100%. Ieri infatti l’Agenzia delle Entrate ha fissato la percentuale con il provvedimento n. 20152.
Si ricorda che l’art. 16-bis del DL 124/2023, introdotto dall’art. 1 comma 7 lett. b) del DL 63/2024, ha riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e per le microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, che
hanno effettuato investimenti dal 16 maggio 2024 al 15 novembre 2024 relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 418393/2024 sono stati definiti il contenuto e le modalità di trasmissione della comunicazione da presentare per beneficiare dell’agevolazione (si veda “Pronto il modello di comunicazione per il bonus ZES unica agricoltura” del 19 novembre 2024). La ris. n. 6 del 24 gennaio scorso ha istituito il codice tributo “7035” per usufruire del credito d’imposta (si veda “Utilizzabile in compensazione il bonus ZES unica agricoltura” del 25 gennaio 2025). Il provvedimento di ieri completa il quadro.
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale stabilita e troncando il risultato all’unità di euro. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
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