Proroga gratuita per gli impatriati con cittadinanza extra Ue
Per gli ingressi dal 30 aprile 2019 al 31 dicembre 2023 non dovrebbe valere il «blocco» al prolungamento dei benefici previsto dalla norma originaria
In vigenza della vecchia normativa degli impatriati l’opzione, prevista dall’art. 5 comma 2-bis del DL 34/2019, per l’estensione del beneficio per un ulteriore quinquennio andava attentamente valutata alla luce del requisito della cittadinanza comunitaria richiesto dal dettato normativo. Tale requisito non sembra più necessario per beneficiare dell’estensione automatica in presenza delle condizioni di cui all’art. 16 comma 3-bis del DLgs. 147/2015, valida per le persone che hanno trasferito la residenza in Italia dal 30 aprile 2019.
L’art. 5 comma 2-bis del DL 34/2019, nel disporre il beneficio della proroga per i soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia fino al 29 aprile 2019, individua come interessati gli iscritti all’AIRE o, alternativamente,
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