Sponsorizzazioni di ASD al vaglio della documentazione del costo e dell’inerenza
Entro 200.000 euro sono considerate spese di pubblicità per presunzione assoluta
L’art. 12 comma 3 del DLgs. 36/2021 stabilisce che il corrispettivo in denaro o in natura in favore di determinati soggetti (associazioni sportive dilettantistiche, fondazioni costituite da istituzioni scolastiche e associazioni e gruppi sportivi scolastici che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da Enti di promozione sportiva), di importo annuo non superiore a 200.000 euro, costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti di quest’ultimo mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell’art. 108 comma 1 del TUIR.
La disposizione riproduce, senza modifiche sostanziali, l’art. 90 comma 8 della L. 289/2002, che ha disciplinato la materia ...
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