Occultamento o distruzione di documenti e bancarotta documentale senza bis in idem
La Cassazione, nella sentenza n. 7054, depositata ieri, ha stabilito che non sussiste violazione del principio del ne bis in idem (art. 649 c.p.p.) quando alla condanna per l’illecito tributario di occultamento o distruzione di documenti contabili, di cui all’art. 10 del DLgs. 74/2000, faccia seguito la condanna per bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216 comma 1 n. 2 del RD 267/42, stante la diversità delle fattispecie incriminatrici.
La fattispecie penale tributaria, infatti, richiede l’impossibilità di ricostruire l’ammontare dei redditi o il volume d’affari, intesa come impossibilità di accertare il risultato economico di quelle sole operazioni connesse alla documentazione occultata o distrutta.
La fattispecie penale fallimentare, invece, contempla un’azione fraudolenta che si concretizza nella lesione degli interessi creditori rapportata all’intero corredo documentale, risultando irrilevante l’obbligo normativo della relativa tenuta, ben potendosi apprezzare la lesione anche dalla sottrazione di scritture meramente facoltative.
Inoltre, nell’ipotesi fallimentare la volontà del soggetto è costituita dalla specifica volontà di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o, alternativamente, di recare pregiudizio ai creditori; finalità non presente nella fattispecie fiscale.
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