Possibile versare le somme per adesione agli atti di recupero dei crediti indebitamente compensati
Con la ris. n. 14 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per versare, tramite F24, le somme dovute a seguito di adesione agli atti di recupero dei crediti indebitamente compensati di cui all’art. 1 comma 1 del DLgs. 218/97.
Tale articolo, così come modificato dall’art. 1 comma 1 lett. a) n. 1) del DLgs. 13/2024, stabilisce, tra l’altro, che il recupero dei crediti indebitamente compensati, non dipendente da un precedente accertamento, può essere definito con adesione del contribuente.
Nel dettaglio, per consentire il versamento, la ris. istituisce i codici tributo da “AD01” a “AD29” che, in sede di compilazione del modello F24, vanno esposti nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le seguenti modalità di compilazione:
- nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, i dati riportati negli atti di adesione;
- nel campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.”: per i codici tributo “AD26” e “AD27”, il codice della Regione reperibile nella “Tabella T0 - codici delle Regioni e delle Province autonome”, pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it; per i codici tributo “AD28” e “AD29”, il codice catastale del Comune destinatario reperibile nella tabella “Tabella T4 - Codici Catastali dei Comuni” pubblicata sul sito dell’Agenzia.
Per le imposte indicate in una tabella riportata nella risoluzione, l’Agenzia chiarisce poi che i codici già esistenti per le ipotesi di accertamento con adesione sono utilizzati anche per il versamento delle somme derivanti dall’adesione degli atti di recupero dei crediti indebitamente compensati.
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