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Indennità di malattia «selettiva» per i pensionati che lavorano

/ REDAZIONE

Mercoledì, 12 marzo 2025

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Con la circolare n. 57, pubblicata ieri, l’INPS ha fornito indicazioni in merito alla tutela previdenziale della malattia per i lavoratori titolari di un trattamento pensionistico che avviano un nuovo rapporto di lavoro dipendente.

Sul punto si ricorda che, per i lavoratori dipendenti già titolari di pensione, non sussiste alcuna deroga al generale obbligo di versamento della contribuzione per malattia che, pertanto, rimane un onere a carico del datore di lavoro, ove previsto, in relazione al settore di appartenenza e alla qualifica del lavoratore.
Nel caso di percezione dell’indennità di malattia e di un trattamento pensionistico incumulabile con i redditi da lavoro, come nel caso della pensione di inabilità, trova però applicazione il regime di incumulabilità specificatamente previsto per questi ultimi, considerato che l’indennità di malattia ha natura sostitutiva della retribuzione.

L’INPS ricorda poi che, per quanto riguarda gli operai agricoli a tempo determinato (OTD), il diritto all’indennità di malattia termina alla scadenza dell’efficacia temporale degli elenchi anagrafici, coincidente con il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento.
Tuttavia, l’OTD titolare di un trattamento pensionistico – ancorché iscritto nei suddetti elenchi sulla base di precedente attività lavorativa – in assenza di un nuovo rapporto di lavoro attivo perde il diritto alla tutela previdenziale della malattia.

Infine, con riferimento ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, l’Istituto previdenziale evidenzia come la disciplina della malattia/degenza ospedaliera preveda che tali prestazioni non siano erogabili ai soggetti titolari di un trattamento pensionistico.

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