Per l’assegno di mantenimento necessaria la pregressa comunione tra i coniugi
Il dovere di assistenza materiale non può sorgere, per la prima volta, in sede di regolamentazione della crisi coniugale
In linea di principio, alla separazione giudiziale dei coniugi si accompagna la possibilità, per uno di essi, di ottenere dall’altro la corresponsione di una somma a titolo di assegno di mantenimento.
Questo diritto trova la propria base normativa nell’art. 156 c.c. e il suo riconoscimento poggia sui seguenti presupposti:
- la separazione non dev’essere stata addebitata al richiedente (si ricorda che, ai sensi dell’art. 151 comma 2 c.c., la separazione può essere addebitata a uno dei coniugi, su richiesta dell’altro, ove si accerti il suo comportamento contrario ai doveri sanciti dall’art. 143 c.c.);
- il coniuge richiedente dev’essere sprovvisto di adeguati redditi propri, ossia, secondo l’interpretazione dominante in giurisprudenza, delle risorse ...
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