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LAVORO & PREVIDENZA

Monetizzazione delle ferie per i docenti precari circoscritta

Indennità sostitutiva riconoscibile solo per la differenza fra i giorni spettanti e quelli in cui, pur potendo, il docente non ha goduto delle ferie

/ Federico ANDREOZZI

Mercoledì, 10 giugno 2026

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Con la sentenza n. 18590/2026 la Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di fruizione delle ferie e del correlato diritto alla relativa indennità sostitutiva in favore del personale docente assunto a tempo determinato.

La controversia trae origine dal ricorso promosso da un docente che aveva prestato servizio per due anni scolastici, in forza di contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno. Alla cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore agiva in giudizio per ottenere il pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute. A sostegno della propria domanda, precisava di essere rimasto a disposizione della scuola anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche, sottolineando come la prestazione lavorativa del docente non si esaurisca nelle sole lezioni “frontali”, ma comprenda altresì tutte le attività ad essa connesse.

Il lavoratore evidenziava inoltre che la disciplina di settore si limita a facoltizzare, senza imporre, la fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, senza operare alcuna distinzione tra la sospensione ricadente tra il primo e l’ultimo giorno di lezione e quella collocata nel periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, arco temporale nel quale si svolgono di norma gli scrutini e gli esami.

In considerazione del contrasto interpretativo emerso nella giurisprudenza di merito in ordine alla questione prospettata, la Corte di Appello di Torino disponeva rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art. 363-bis c.p.c.
I giudici di legittimità, investiti della vicenda, enunciano il seguente principio di diritto: l’art. 1 comma 55 della L. 228/2012 deve essere interpretato nel senso che al personale docente supplente breve e saltuario, nonché ai docenti con contratto a tempo determinato fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, spetta l’indennità sostitutiva delle ferie non godute entro la conclusione dell’anno scolastico e, comunque, entro la cessazione dell’ultimo contratto stipulato nel medesimo anno.

Tale diritto deve essere tuttavia riconosciuto nei limiti della differenza fra i giorni di ferie maturati e i giorni di sospensione delle lezioni individuati dai calendari scolastici regionali che ricadano nel periodo compreso tra l’inizio e la fine delle stesse, durante il quale è consentita la fruizione delle ferie ex lege, senza che sia necessario un apposito avviso del dirigente scolastico. Diversamente, con riferimento al periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, è necessaria la previa informazione da parte dell’amministrazione scolastica circa la possibilità di fruire delle ferie, essendo, tale arco temporale, normalmente destinato a scrutini, esami e attività valutative. La Corte precisa che il medesimo regime si applica alle giornate di riposo ex L. 937/77.

A sostegno della soluzione adottata, la Cassazione richiama l’art. 7 della direttiva Ce 2003/88, evidenziando come la relativa disciplina sia finalizzata ad assicurare l’effettiva fruizione di un periodo di riposo. La monetizzazione delle ferie costituisce, pertanto, un rimedio residuale, destinato a operare soltanto nell’ipotesi in cui il lavoratore non abbia potuto godere del riposo. In tale prospettiva, la direttiva non osta a una normativa nazionale che preveda la perdita del diritto alle ferie allo spirare del relativo periodo di godimento, purché il lavoratore sia stato posto nelle condizioni di esercitare tale diritto e abbia scelto di non avvalersene.

Ciò premesso, la Suprema Corte chiarisce che la disciplina speciale per il personale docente di cui all’art. 1 commi 54 e 55 della L. 228/2012 si prefigge la finalità di garantire l’effettiva fruizione delle ferie da parte dei docenti, tenendo conto delle peculiari esigenze del settore scolastico, individuando, in particolare per il personale a tempo determinato, i presupposti per il riconoscimento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute. In tal senso, le disposizioni in esame non prevedono un’automatica imputazione del periodo di sospensione delle attività didattiche a titolo di ferie, ma disciplinano le condizioni alle quali il docente può ottenere l’indennità sostitutiva, per i giorni di ferie non fruiti per causa a lui non imputabile.

A ben vedere, infatti, il docente cui sia conferita una supplenza breve potrebbe non aver avuto la concreta possibilità di fruire dei giorni di ferie maturati, ove nel periodo lavorato non vi siano stati giorni di sospensione delle lezioni. Diversamente, il lavoratore assunto dall’inizio delle lezioni fino al termine delle attività didattiche, potrà avvalersi dei giorni di sospensione, resi noti con la predisposizione del calendario regionale, per usufruire dei giorni di ferie proporzionalmente maturati. Da ciò la Cassazione fa discendere che il mancato utilizzo di tali periodi, laddove il docente sia stato effettivamente posto nelle condizioni di fruire delle ferie, comporta la perdita del corrispondente diritto all’indennità sostitutiva. Quest’ultima potrà pertanto essere riconosciuta esclusivamente nei limiti della differenza fra i giorni spettanti e quelli in cui, pur potendo, non ha goduto delle ferie.

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