Contestazioni concrete e specifiche al conto della gestione del curatore non approvato
Necessaria la verifica contabile e il controllo di gestione del giudice
Il curatore cessato dall’incarico, ai sensi degli artt. 38 e 116 del RD 267/42 (corrispondenti ai vigenti artt. 136 e 231 del DLgs. 14/2019), ha l’obbligo di rendere il conto della propria gestione.
Il rendiconto ex art. 116 del RD 267/42 (art. 231 del DLgs. 14/2019) ha la funzione di assicurare la necessaria continuità contabile, collegando la gestione affidata al curatore con la contabilità della fase successiva, e, inoltre, consente di operare una valutazione sull’operato del curatore (Cass. nn. 16019/2008, 21653/2010 e 6377/2019).
Tale rendiconto, da un lato, riporta i risultati contabili della gestione (rendiconto di cassa), dall’altro, espone in maniera narrativa l’attività svolta e le scelte compiute nell’ambito dell’amministrazione da parte del
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