Nel gruppo di imprese la responsabilità 231 può estendersi alle società collegate
Ciò solo se c’è anche l’interesse o vantaggio concorrente di altra società e la persona fisica autrice del reato presupposto possiede la qualifica soggettiva
Il DLgs. n. 231/2001, nel prevedere la responsabilità amministrativa degli enti, non ne ha disciplinato l’applicazione al “gruppo di imprese”, da intendersi (art. 2 comma 1 lett. h del CCII) quale insieme di enti che, ex artt. 2497 e 2545-septies c.c., sono sottoposti, sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto, alla direzione e coordinamento di una società capogruppo (c.d. holding).
La giurisprudenza ha così cercato di colmare la lacuna, fissando alcuni principi di cui troviamo espressione nella sentenza n. 14343, depositata ieri dalla Cassazione.
La società ricorrente, ritenuta responsabile nei gradi di merito dell’illecito di cui all’art. 24 del DLgs. 231/2001 in relazione al reato presupposto di truffa aggravata (art. 640 c.p.), faceva parte di
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