Niente codice attività per l’ammissione al regime di franchigia nel trimestre successivo
Approssimandosi il 30 aprile, termine di presentazione della comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia riferita ai primi tre mesi del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha risposto a una FAQ su un caso particolare. Un’impresa ha presentato il 3 marzo 2025 la comunicazione preventiva per l’accesso al regime (art. 70-octiesdecies del DPR 633/72) in tre diversi Stati membri Ue (1, 2 e 3).
L’ammissione è intervenuta il 25 marzo 2025 per i primi due Paesi, mentre per il terzo l’accesso al regime (con relativa attribuzione del “numero di identificazione EX”) è avvenuto il 4 aprile 2025. Nel primo trimestre 2025, detta impresa non ha effettuato alcuna operazione nello Stato 2, diversamente da quanto accaduto negli Stati 1 e 3.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce come compilare il quadro A della comunicazione relativa al primo trimestre 2025 nel caso di specie.
Per quanto concerne il rigo riferito allo Stato membro 1 occorre indicare, in colonna 2 (“Valore al netto dell’IVA”), “l’importo delle operazioni attive effettuate nel trimestre (ad esclusione di quelle riportate nella comunicazione preventiva)”; in colonna 5 va riportato il codice dell’attività esercitata “desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche ATECO 2025”.
Nel rigo riferito allo Stato membro 2 è necessario barrare la casella di colonna 4 (“Assenza operazioni”); in colonna 5 va indicato il codice dell’attività esercitata.
Nel rigo riferito allo Stato membro 3, in colonna 2 va indicato l’importo delle operazioni attive effettuate nel trimestre (escluse quelle riportate nella comunicazione preventiva). Non va, invece, compilata la colonna 5 in quanto l’ammissione al regime è intervenuta per tale Stato nel corso del secondo trimestre 2025.
Nei restanti righi del quadro A va barrata la casella di colonna 4 (“Assenza operazioni”) e non va compilata la colonna 5.
L’Agenzia precisa, infine, che la compilazione della colonna 3 del quadro A (“Trimestre precedente l’ammissione”) “riguarda unicamente quei casi in cui il numero di identificazione EX sia stato attribuito nel trimestre successivo a quello di presentazione della comunicazione preventiva”.
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