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Niente codice attività per l’ammissione al regime di franchigia nel trimestre successivo

/ REDAZIONE

Venerdì, 18 aprile 2025

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Approssimandosi il 30 aprile, termine di presentazione della comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia riferita ai primi tre mesi del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha risposto a una FAQ su un caso particolare. Un’impresa ha presentato il 3 marzo 2025 la comunicazione preventiva per l’accesso al regime (art. 70-octiesdecies del DPR 633/72) in tre diversi Stati membri Ue (1, 2 e 3).
L’ammissione è intervenuta il 25 marzo 2025 per i primi due Paesi, mentre per il terzo l’accesso al regime (con relativa attribuzione del “numero di identificazione EX”) è avvenuto il 4 aprile 2025. Nel primo trimestre 2025, detta impresa non ha effettuato alcuna operazione nello Stato 2, diversamente da quanto accaduto negli Stati 1 e 3.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce come compilare il quadro A della comunicazione relativa al primo trimestre 2025 nel caso di specie.

Per quanto concerne il rigo riferito allo Stato membro 1 occorre indicare, in colonna 2 (“Valore al netto dell’IVA”), “l’importo delle operazioni attive effettuate nel trimestre (ad esclusione di quelle riportate nella comunicazione preventiva)”; in colonna 5 va riportato il codice dell’attività esercitata “desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche ATECO 2025”.

Nel rigo riferito allo Stato membro 2 è necessario barrare la casella di colonna 4 (“Assenza operazioni”); in colonna 5 va indicato il codice dell’attività esercitata.

Nel rigo riferito allo Stato membro 3, in colonna 2 va indicato l’importo delle operazioni attive effettuate nel trimestre (escluse quelle riportate nella comunicazione preventiva). Non va, invece, compilata la colonna 5 in quanto l’ammissione al regime è intervenuta per tale Stato nel corso del secondo trimestre 2025.
Nei restanti righi del quadro A va barrata la casella di colonna 4 (“Assenza operazioni”) e non va compilata la colonna 5.

L’Agenzia precisa, infine, che la compilazione della colonna 3 del quadro A (“Trimestre precedente l’ammissione”) “riguarda unicamente quei casi in cui il numero di identificazione EX sia stato attribuito nel trimestre successivo a quello di presentazione della comunicazione preventiva”.

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