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Rimborso dell’imposta italiana al residente svizzero senza vincoli di forma

/ REDAZIONE

Martedì, 29 aprile 2025

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L’ordinanza di Cassazione n. 11085, depositata ieri, ha stabilito che, ai fini del rimborso delle ritenute operate dall’INPS sulle pensioni pagate a un residente svizzero, non imponibili in Italia in base alla Convenzione tra i due Stati, non ha alcun rilievo l’effettivo pagamento delle imposte svizzere sugli emolumenti pensionistici, dovendosi al contrario valutare l’assoggettamento potenziale della persona in modo illimitato nel proprio Stato di residenza.

Secondo la Suprema Corte, inoltre, il certificato di residenza fiscale menzionato dall’art. 29 § 2 della Convenzione Italia-Svizzera (norma secondo cui le istanze di rimborso devono essere corredate “di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all’applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione”) è valido anche se rilasciato dall’Autorità cantonale (nella fattispecie, quella del Canton Ticino), dovendosi considerare la suddivisione in Cantoni della Confederazione Elvetica.

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