Art bonus con diritto di superficie solo con attestazione dell’interesse culturale
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 119 di ieri, ha analizzato la spettanza dell’Art bonus ex art. 1 del DL 83/2014 per le erogazioni liberali finalizzate al sostegno dell’attività di ristrutturazione di un locale destinato a teatro, di proprietà di una società cooperativa, sul quale è stato costituito un diritto di superficie a favore di un ente territoriale.
Secondo il parere dal competente Ministero della Cultura, riportato nella risposta, sebbene la costituzione del diritto di superficie possa dar luogo a una proprietà piena ed esclusiva di un bene immobile, tale da poter considerare il medesimo come di appartenenza pubblica, relativamente allo specifico caso emergono tuttavia alcune criticità, come la circostanza che nell’atto di interpello non sono presenti elementi sufficienti tali da consentire una valutazione in merito all’effettivo valore culturale del bene.
Viene quindi affermato che “ai fini del riconoscimento di un vantaggio di natura economica, quale può essere considerato il beneficio fiscale in parola, è necessario che la qualità di bene culturale sia cristallizzata attraverso la verifica di cui all’articolo 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Infatti, il riconoscimento dell’interesse culturale attribuito in via presuntiva dall’articolo 10, comma 1, del Codice è finalizzato a garantire la massima tutela di alcune tipologie di beni al fine di scongiurarne la modifica, il deperimento, la distruzione mediante l’applicazione della speciale disciplina di settore”.
Pertanto, ai fini dell’ammissibilità al beneficio fiscale dell’Art bonus, il contribuente deve presentare, in sede di domanda, il provvedimento attestante l’interesse culturale rilasciato dal competente Ufficio del Ministero della cultura.
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