Recepite dalle Sezioni Unite le linee guida della Consulta per l’espropriazione di immobili abusivi
Con l’ordinanza n. 10933/2025, le Sezioni Unite della Cassazione si sono uniformate alla sentenza n. 160/2024, con la quale la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7 comma 3 della L. 47/85 (applicabile ratione temporis alla concreta fattispecie da cui ha tratto origine la questione) e, in via consequenziale, dell’art. 31 comma 3 primo e secondo periodo del DPR 380/2001 (attualmente vigente) nella parte in cui non fanno salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire.
In particolare, dopo aver preso atto della risoluzione della questione di costituzionalità dalle stesse sollevata, le Sezioni Unite hanno cassato con rinvio la decisione impugnata per la prosecuzione dell’esecuzione dinanzi al Tribunale, sulla base delle seguenti linee guida:
- la confisca amministrativa di cui alle norme dichiarate contrarie alla Costituzione non determina l’estinzione dell’ipoteca iscritta prima della sua trascrizione dal creditore che non sia responsabile dell’abuso edilizio, a meno che il Comune, mediante la dichiarazione ex art. 31 comma 6 del DPR 380/2001 (già art. 7 comma 5 della L. 47/85), non abbia attratto l’immobile al proprio patrimonio indisponibile, attestando l’esistenza di prevalenti interessi pubblici alla sua conservazione;
- in mancanza della suddetta dichiarazione, il creditore ipotecario potrà, invece, sottoporlo a espropriazione forzata nelle forme di cui agli artt. 602 ss. c.p.c.; in tale ipotesi, l’aggiudicatario, qualora ricorrano le condizioni per la sanatoria ex art. 13 della L. 47/85, ratione temporis vigente (ovvero per il condono ex art. 40 comma 6 della L. 47/85 o ex art. 39 della L. 724/94 o, ancora, ex art. 32 del DL 269/2003), dovrà presentare domanda di concessione in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 17 comma 5 della L. 47/85 (ratione temporis vigente), mentre, ove tali condizioni non ricorrano, riceverà il bene con l’obbligazione propter rem di provvedere alla relativa demolizione, con tutte le conseguenze che ne derivano in caso di inottemperanza.
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