Proventi da OICR con tassazione al 26% e minusvalenze deducibili
Per quelli detenuti all’estero e non amministrati o gestiti da intermediari residenti in Italia, l’imposta sostitutiva si liquida nel modello REDDITI
Con riferimento alle persone fisiche che percepiscono proventi derivanti da quote di OICR non immobiliari non detenuti in regime di impresa si applicano le disposizioni relative alla tassazione dei redditi di capitale ex art. 44 comma 1 lett. g) del TUIR.
Tali redditi di capitale, derivanti dalla partecipazione a OICR istituiti in Italia, diversi dagli OICR immobiliari, e a quelli c.d. lussemburghesi “storici”, sono soggetti a una ritenuta del 26% (salvo gli effetti degli investimenti effettuati dal fondo in titoli pubblici, i cui proventi scontano un’imposizione del 12,50%) che viene operata dalle SGR, dalle SICAV, dalle SICAF e dai soggetti incaricati del loro collocamento. Detta ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’OICR e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto (senza alcuna deduzione di spese).
In caso di acquisto sul mercato, il costo deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con dichiarazione sostitutiva. In particolare, la ritenuta in argomento è applicata (art. 26-quinquies comma 4 del DPR 600/73):
- a titolo d’acconto, nei confronti di soggetti che detengono le quote o azioni nell’esercizio di un’attività di impresa commerciale e
- a titolo d’imposta, nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società.
Resta fermo che nell’individuazione dei redditi di capitale attraverso le operazioni di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni di OICR, non potrà mai generarsi una plusvalenza nell’ambito dei redditi diversi di natura finanziaria.
Qualora, invece, dalle suddette operazioni si determini una differenza negativa, essa costituirà una minusvalenza inquadrabile tra i redditi diversi di natura finanziaria. Pertanto, in caso di cessione delle quote del fondo senza l’intervento del sostituto di imposta, il contribuente, non esercente attività d’impresa, è tenuto all’autoliquidazione dell’imposta sostitutiva nell’ambito del quadro RM del modello REDDITI PF, nella misura prevista della ritenuta a titolo d’imposta che avrebbe applicato il sostituto d’imposta, nonché a compilare il quadro RT della medesima dichiarazione per usufruire delle eventuali minusvalenze realizzate.
Si ipotizza un OICR diverso da quelli immobiliari con:
- costo di sottoscrizione pari a 200;
- valore di cessione pari a 250;
- commissione di sottoscrizione pari a 5.
Applicando quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 10 luglio 2014 n. 21, i redditi di capitale e diversi si calcolano come segue:
- redditi di capitale (valori effettivi) = 250 - 200 = 50 (da indicare nel quadro RM);
- redditi diversi (valori effettivi) = (250 - 200 - 5) - 50 = - 5 (minusvalenza nel quadro RT).
La compilazione del quadro RM del modello REDDITI, poi, diventa la norma in caso di proventi derivanti da OICR detenuti all’estero se non vengono amministrati o gestiti da intermediari residenti in Italia.
In questo caso, risulta anche obbligatorio compilare il quadro RW del modello REDDITI ex art. 4 del DL 167/90 (disciplina sul monitoraggio fiscale).
Per quel che riguarda le attività finanziarie detenute all’estero e negoziate in mercati regolamentati, tra cui vi possono essere gli OICR, ai fini della compilazione del quadro RW si deve fare riferimento al valore di quotazione rilevato al 31 dicembre o al termine del periodo di detenzione. Per i titoli non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione, si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente.
Per esigenze di semplificazione, è consentito indicare nel quadro RW il valore complessivo di tutte le attività finanziarie e patrimoniali di cui risulta essere il titolare effettivo.
In presenza di più operazioni della stessa natura, si possono aggregare i dati per indicare un insieme di attività finanziarie omogenee caratterizzate, cioè, dai medesimi codici “investimento” e “Stato Estero”.
In tal caso, la persona fisica residente deve indicare nel quadro RW i valori complessivi iniziali e finali del periodo di imposta, la media ponderata dei giorni di detenzione di ogni singola attività rapportati alla relativa consistenza.
Inoltre, le istruzioni al modello REDDITI precisano che il criterio prioritario per la valorizzazione delle attività finanziarie da indicare nel quadro RW è rappresentato dal valore che risulta dal documento di rendicontazione predisposto dall’istituto finanziario estero o al valore di mercato, in sostanza coincidenti.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41