Proventi da OICR con tassazione al 26% e minusvalenze deducibili
Per quelli detenuti all’estero e non amministrati o gestiti da intermediari residenti in Italia, l’imposta sostitutiva si liquida nel modello REDDITI
Con riferimento alle persone fisiche che percepiscono proventi derivanti da quote di OICR non immobiliari non detenuti in regime di impresa si applicano le disposizioni relative alla tassazione dei redditi di capitale ex art. 44 comma 1 lett. g) del TUIR.
Tali redditi di capitale, derivanti dalla partecipazione a OICR istituiti in Italia, diversi dagli OICR immobiliari, e a quelli c.d. lussemburghesi “storici”, sono soggetti a una ritenuta del 26% (salvo gli effetti degli investimenti effettuati dal fondo in titoli pubblici, i cui proventi scontano un’imposizione del 12,50%) che viene operata dalle SGR, dalle SICAV, dalle SICAF e dai soggetti incaricati del loro collocamento. Detta ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’OICR e su ...
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