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Lunedì, 7 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Analisi preventiva nella programmazione delle ispezioni INAIL

Imprese selezionate in base a diversi fattori per individuare potenziali elevati indici di rischio di evasione contributiva o di manodopera irregolare

/ Fabrizio VAZIO

Lunedì, 7 luglio 2025

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Il documento di programmazione dell’attività di vigilanza per l’anno 2025, diffuso dall’Ispettorato nazionale del Lavoro (si veda ”La sicurezza sul lavoro in cima all’Agenda ispettiva 2025” dell’11 giugno 2025), riveste particolare importanza per gli enti previdenziali.

Con l’occasione si ricorda che lo scorso anno è stata approvata la L. 56/2024 che ha dato nuova linfa all’attività ispettiva di INPS e INAIL: essi hanno infatti riacquistato la piena titolarità dell’attività di vigilanza in materia previdenziale, in precedenza esercitata sotto l’egida dell’Ispettorato del Lavoro, pur con l’ausilio del personale dell’INPS e dell’INAIL.

Gli Istituti previdenziali hanno avviato un intenso programma formativo del proprio personale ispettivo e si avviano a implementarne considerevolmente il numero attraverso l’effettuazione di nuovi concorsi. In particolare, la programmazione afferente all’anno 2025 conferma che l’attività ispettiva riveste particolare importanza per l’INAIL che, è il caso di ricordarlo, ha la più alta percentuale di irregolarità riscontrate dai tre enti, superiore al 90% (cfr. Rapporto annuale sull’attività di vigilanza 2024).

Anche nel 2025, per procedere sulla strada tracciata negli anni precedenti, le ispezioni dell’Istituto si muoveranno sulla scorta della business intelligence svolta a livello centrale e territoriale: si tratta di una attività di analisi preventiva che garantisce trasparenza e oggettività nell’individuazione dei soggetti, mirata a selezionare le imprese da ispezionare in rapporto a diversi fattori (confronto dati INAIL con quelli presenti nelle banche delle altre Amministrazioni, incidenza infortuni, ecc.) per individuare quelle che potenzialmente presentano elevati indici di rischio di evasione/elusione contributiva o di impiego di manodopera irregolare.

Si ricorda che l’attività di vigilanza dell’Istituto può essere dedicata anche a parte della materia assicurativa e, in particolare, alla “verifica di rischio assicurato” intesa come quell’attività specifica dell’Istituto diretta a garantire una uniforme applicazione delle tariffe dei premi sul territorio nazionale, che consiste nella verifica della corretta attribuzione della voce di lavorazione denunciata in relazione all’attività effettivamente svolta e al conseguente calcolo del premio dovuto.

Il documento di vigilanza del 2025 conferma tale lettura indicando alcuni settori prioritari nell’ambito della verifica di rischio, quali:
- trattamento rifiuti;
- installazione e/o manutenzione di impianti di pubblica illuminazione;
- montaggio ponteggi;
- settore nautico
- attività di rimessaggio;
- cosmetica;
- commercio on line;
- fabbricazione mobili;
- produzione con corsi di formazione.

Si ricorda altresì che, alla luce della circolare INAIL del 7 aprile 2025 n. 26, che ha riscritto in gran parte le regole per l’attività ispettiva dell’Istituto, gli accertamenti del funzionario di vigilanza INAIL potranno anche essere limitati a:
- un ambito territoriale (ad es., una specifica posizione assicurativa);
- una determinata tipologia di posizione lavorativa;
- un ambito temporale specifico.

Non mancherà un’attività ispettiva volta alla verifica circa l’indennizzabilità dei casi di infortunio.
Gli ispettori INAIL non si occupano direttamente di accertamenti in materia di sicurezza sul lavoro ma operano per garantire il sollecito indennizzo degli infortunati e dei tecnopatici verificando i requisiti per l’ammissibilità degli eventi. Come sempre, le verifiche dell’Istituto sugli infortuni comprenderanno anche il controllo della regolarità del personale e, ove l’infortunato non sia regolarmente assunto all’atto dell’evento, sarà contestata la maxi sanzione.

Da ultimo va notato che, nell’ipotesi in cui durante un accertamento riferito ad un caso di infortunio, emergano irregolarità afferenti al datore di lavoro anche dal punto di vista classificativo, l’ispezione sarà estesa alla regolarità assicurativa dell’azienda e culminerà con un verbale unico di accertamento e notificazione in cui l’ispettore darà atto delle irregolarità riscontrate.

Per un approfondimento, si rinvia a “INAIL e attività ispettiva 2025: la checklist dei punti di attenzione” della rivista La Consulenza del Lavoro.

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