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Lunedì, 7 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

Non territorialmente rilevante il trasporto del Santo nei cinque continenti

/ Luca BILANCINI

Lunedì, 7 luglio 2025

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In linea generale le prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi sono rilevanti in Italia quando sono rese “da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato” (art. 7-ter del DPR 633/72). La normativa italiana è conforme a quella dell’Unione europea, in base alla quale il “luogo delle prestazioni di servizi resi a persone che non sono soggetti passivi è il luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica” (art. 45 della direttiva 2006/112/Ce che ha sostituito il precedente art. 9 della direttiva 77/388/Ce).

La regola conosce tuttavia una serie di eccezioni. Una di queste riguarda i servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, che sono soggetti a imposta nel territorio in cui la manifestazione si svolge (art. 7-quinquies del DPR 633/72).

Come ha rilevato la Corte di Giustizia, il legislatore comunitario ha ritenuto che nel caso in cui il prestatore fornisca i propri servizi nello Stato in cui tali prestazioni sono materialmente eseguite e l’organizzatore della manifestazione riscuota nel medesimo Stato l’IVA diretta a gravare sul consumatore finale, l’imposta, “che ha per base imponibile tutte queste prestazioni il cui costo rientra nel prezzo della prestazione globale pagata dal consumatore finale”, deve “essere versata a tale Stato e non a quello nel quale il prestatore ha stabilito la sede della sua attività economica” (Corte di Giustizia 26 settembre 1996 causa C-327/94, punto 24).

Al fine di circoscrivere il perimetro di applicazione di questa particolare deroga alla regola generale, occorre innanzitutto sottolineare che l’ambito oggettivo dell’art. 7-quinquies del decreto IVA riguarda le prestazioni rese a committenti non soggetti passivi:
- di servizi “relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili”, comprese le fiere e le esposizioni,
- di servizi degli organizzatori di tali attività,
- accessorie alle precedenti.

Secondo i giudici della Cassazione, ha correttamente interpretato la norma la società, esercente attività di spedizione per il trasporto di merci, che ha ritenuto non rilevanti in Italia le prestazioni necessarie a realizzare l’evento “Don Bosco visita i suoi”, rese a favore di due associazioni (non soggetti passivi); ciò in ragione del fatto che detti servizi avrebbero dovuto essere qualificabili come accessori ad un’attività di carattere culturale ed educativo (Cass. 20 giugno 2025 n. 16608).

Detto evento prevedeva il pellegrinaggio dei resti del Santo piemontese in cinque continenti, al fine di consentire ai fedeli la venerazione delle reliquie.
Il viaggio intercontinentale dell’urna costituiva, secondo i giudici di legittimità, un “servizio culturale, artistico, educativo e comunque ad essi «simile» ai sensi dell’articolo 7 quinquies”.

La norma non prevede, infatti, un’indicazione tassativa delle prestazioni soggette alla deroga; pertanto, in virtù dell’inciso “e simili” in essa contenuto, si possono ricomprendere nel suo ambito le attività di “rilievo sociale e non lucrativo” cui è riconducibile un evento con finalità religiosa (“al di là dei fini culturali propri della manifestazione in oggetto”).

Criterio “speciale” anche per le prestazioni accessorie a quelle culturali

L’Agenzia delle Entrate riteneva, tuttavia, che alle prestazioni di trasporto dell’urna non potesse essere applicabile il citato art. 7-quinquies, trattandosi di servizi rientranti nell’ambito della “usuale attività commerciale di spedizioni e agenzia marittima” della società.

È di diverso avviso la Cassazione, in forza anche di quanto affermato dalla giurisprudenza comunitaria.
Detta società, che ha reso i suddetti servizi (che comprendevano, fra l’altro, il trasporto, l’affitto dei mezzi, il reperimento e il pagamento degli alloggi per gli autisti) alle associazioni che avevano organizzato il pellegrinaggio, non svolge attività culturali nel senso inteso dalla norma, tuttavia le prestazioni eseguite possono rientrare in quelle “accessorie alle precedenti” di cui al citato art. 7-quinquies del DPR 633/72.

Come affermato dai giudici comunitari, “devono essere considerate come prestazioni di servizi accessorie in particolare a un’attività artistica o ricreativa tutte le prestazioni che, senza costituire direttamente una siffatta attività”, rappresentano un “presupposto necessario” per la sua realizzazione (causa C-327/94, punto 27).
Si tratta quindi di “prestazioni che sono accessorie all’attività principale considerata oggettivamente, indipendentemente dalla persona che le esegue” (causa C-327/94, punto 28).

Una volta assunto che la prestazione principale sia considerata, come nel caso di specie, “oggettivamente” rientrante fra quelle comprese nel perimetro dell’art. 7-quinquies, l’accessorietà, così come sopra definita, consentirà di applicare ai servizi resi il medesimo criterio di definizione della territorialità.

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