Integrate informazione e consultazione dei lavoratori nelle operazioni transfrontaliere
Sono fatte salve le condizioni previste dai contratti collettivi e dagli accordi sindacali, nonché le eventuali prassi più favorevoli per i lavoratori
A breve entrerà in vigore la nuova versione dell’art. 40 del DLgs. 19/2023, che regola l’informazione e la consultazione dei lavoratori nel contesto delle operazioni societarie transfrontaliere, come sostituito dall’art. 1 comma 3 lett. q) del DLgs. 88/2025.
Poiché il DLgs. 88/2025 entra in vigore domani, 8 luglio 2025, le disposizioni di cui all’art. 40, nella nuova formulazione, si applicano alle operazioni iniziate successivamente a tale data; alle operazioni iniziate in una data antecedente si applica invece la versione della norma in vigore fino all’8 luglio, cosicché l’obbligo di informazione e consultazione può essere adempiuto, alternativamente, osservando le disposizioni contenute nel comma 2 dell’art. 40 (nella versione, appunto, antecedente
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