ACCEDI
Lunedì, 7 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Integrate informazione e consultazione dei lavoratori nelle operazioni transfrontaliere

Sono fatte salve le condizioni previste dai contratti collettivi e dagli accordi sindacali, nonché le eventuali prassi più favorevoli per i lavoratori

/ Giada GIANOLA

Lunedì, 7 luglio 2025

x
STAMPA

download PDF download PDF

A breve entrerà in vigore la nuova versione dell’art. 40 del DLgs. 19/2023, che regola l’informazione e la consultazione dei lavoratori nel contesto delle operazioni societarie transfrontaliere, come sostituito dall’art. 1 comma 3 lett. q) del DLgs. 88/2025.

Poiché il DLgs. 88/2025 entra in vigore domani, 8 luglio 2025, le disposizioni di cui all’art. 40, nella nuova formulazione, si applicano alle operazioni iniziate successivamente a tale data; alle operazioni iniziate in una data antecedente si applica invece la versione della norma in vigore fino all’8 luglio, cosicché l’obbligo di informazione e consultazione può essere adempiuto, alternativamente, osservando le disposizioni contenute nel comma 2 dell’art. 40 (nella versione, appunto, antecedente alle modifiche), oppure con le modalità previste dall’art. 47 della L. 428/90, ai sensi dell’art. 3 commi 2 e 3 del DLgs. 88/2025 (si veda “Rafforzata la partecipazione dei dipendenti in operazioni straordinarie transfrontaliere” del 20 marzo 2023).

La nuova versione della norma detta ai commi 3 e 4 la procedura da seguire, la quale, se rispettata, comporta l’adempimento degli obblighi di informazione e consultazione relativi all’operazione quando la società italiana partecipante sia soggetta al regime di informazione e consultazione previsto dal DLgs. 25/2007 – che individua il quadro generale in materia di diritto all’informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese o nelle unità produttive situate in Italia e si applica a tutte le imprese che impiegano almeno 50 lavoratori – o dal DLgs. 113/2012 – inteso a migliorare il diritto all’informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie – o quando l’operazione comporti un trasferimento dell’azienda o di un suo ramo ai sensi dell’art. 2112 c.c. e ricorrano le condizioni previste dall’art. 47 della L. 428/90 (che concerne le ipotesi di trasferimento d’azienda in cui sono complessivamente occupati più di 15 lavoratori).

Ciò vale salvo che ricorrano le condizioni previste dal nuovo comma 2 dell’art. 40, secondo cui gli obblighi di informazione e consultazione sono adempiuti in conformità all’art. 47 della L. 428/90 quando non è richiesta la relazione degli amministratori ai lavoratori ai sensi dell’art. 38 e dell’art. 42 comma 3.

La norma fa poi, in ogni caso, salve le condizioni previste dalla contrattazione collettiva e dagli accordi sindacali, nonché le eventuali prassi più favorevoli per i lavoratori, come del resto già disponeva la versione in vigore fino all’8 luglio.
Sotto il profilo operativo, mentre prima (o meglio, fino all’8 luglio), veniva prevista la messa a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori della relazione dell’organo amministrativo destinata ai lavoratori almeno 45 giorni prima della data fissata per la convocazione dell’assemblea, il nuovo comma 3 dell’art. 40 prevede che la società debba informare i rappresentanti dei lavoratori e, in loro assenza, i sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, anche tramite l’associazione sindacale alla quale la società aderisce o conferisce mandato. Inoltre, se l’operazione comporta un trasferimento d’azienda o di un suo ramo, vanno informati anche i sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nell’impresa interessata all’operazione. L’adempimento si ritiene assolto con la trasmissione di una comunicazione, sempre almeno 45 giorni prima della data fissata per la convocazione dell’assemblea.

In relazione all’esame congiunto e alla risposta scritta, il comma 4 della disposizione in esame riformulata dispone che nel caso in cui i rappresentanti dei lavoratori o i sindacati di categoria lo richiedano mediante richiesta scritta comunicata almeno 30 giorni prima della data dell’assemblea, la società avvia, nei 5 giorni successivi, l’esame congiunto dell’operazione, che si intende esaurito se, decorsi 20 giorni dal suo inizio, non è raggiunto alcun accordo.

Prima che l’assemblea abbia luogo, la società provvede quindi a comunicare ai rappresentanti dei lavoratori e ai sindacati che hanno partecipato all’esame congiunto la propria risposta scritta e motivata all’eventuale parere redatto dai rappresentanti stessi e alle richieste e osservazioni formulate durante l’esame congiunto.
Resta fermo che gli amministratori procedono ai sensi dell’art. 21 comma 6 del DLgs. 19/2023.

TORNA SU