In arrivo la quattordicesima mensilità
È disciplinata dalla contrattazione collettiva, che prevede le modalità di determinazione e le tempistiche di erogazione
Con l’approssimarsi della stagione estiva, molti lavoratori riceveranno la quattordicesima mensilità, un emolumento aggiuntivo disciplinato da diversi contratti collettivi, in particolare quelli relativi ai settori dei servizi e del commercio.
Si tratta di una retribuzione differita, in quanto matura progressivamente nel corso di più periodi di paga, ma viene corrisposta in un momento successivo, di norma nel mese di giugno o di luglio, secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva. L’erogazione può tuttavia avvenire anche in forma rateizzata, con cadenza mensile, unitamente alla retribuzione ordinaria, a condizione che vi sia un accordo tra datore di lavoro e dipendente.
La quattordicesima mensilità, a differenza della tredicesima, matura nel periodo che va dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno seguente e non coincide quindi con l’anno solare. Qualora il rapporto di lavoro inizi o termini nel corso di tale periodo, l’importo spettante dovrà essere riproporzionato, riconoscendo un dodicesimo per ciascun mese di lavoro effettivamente svolto. A tal fine, si considera normalmente mese intero la frazione superiore a 15 giorni, salvo diversa previsione del contratto collettivo applicato (si veda, ad esempio, l’art. 204 del CCNL Terziario Confcommercio, che prevede il computo del mese intero anche nel caso di frazioni coincidenti con la quota minima pari a 15 giorni).
Per i lavoratori a tempo parziale, la quattordicesima viene calcolata in base all’orario effettivamente svolto, considerando anche eventuali modifiche dell’orario di lavoro intervenute nel corso del periodo di maturazione.
L’emolumento in esame matura anche durante i periodi di assenza riconducibili a ferie, festività, permessi, congedo di maternità e paternità, malattia e infortunio. Non sono invece utili al calcolo le assenze legate alla malattia del figlio, per fruizione di congedo parentale o coincidenti con sospensioni disciplinari, nonché le assenze non retribuite in generale. È tuttavia opportuno ricordare che il CCNL Terziario Confcommercio ha introdotto una deroga migliorativa rispetto al regime ordinario, prevedendo che il congedo parentale sia utile ai fini del calcolo delle mensilità aggiuntive.
Per quanto riguarda il calcolo dell’importo spettante, è necessario distinguere tra i lavoratori retribuiti mensilmente e quelli retribuiti a ore: nel primo caso, la quattordicesima corrisponde ad una mensilità ordinaria; nel secondo, l’importo va determinato applicando il divisore orario previsto dal contratto collettivo applicato.
Alla contrattazione collettiva è demandata la disciplina di dettaglio in merito alla determinazione dell’importo, al momento di erogazione e alle voci retributive da includere nel computo. A titolo esemplificativo, l’art. 19 del CCNL Autotrasporto Merci e Logistica prevede che la corresponsione della quattordicesima mensilità avvenga entro la prima decade di luglio, nella misura della retribuzione globale risultante in vigore al 30 giugno; il CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione collettiva Confcommercio, invece, esclude dal computo gli scatti di anzianità. Il CCNL Studi Professionali (art. 143) stabilisce l’erogazione della quattordicesima in corrispondenza con il periodo delle ferie, e comunque non oltre il 30 giugno, compatibilmente con i tempi tecnici di elaborazione del Libro unico del lavoro.
Giova segnalare che la quattordicesima mensilità assume rilievo anche ai fini della c.d. Decontribuzione per le imprese del Sud ex art. 1 commi 406 ss. della L. 207/2024 (c.d. Decontribuzione Sud PMI), l’agevolazione contributiva finalizzata a incentivare l’occupazione nelle regioni del Mezzogiorno. Secondo quanto chiarito dall’INPS con la circolare n. 32/2025, le mensilità aggiuntive, come la quattordicesima, non rientrano nella base di calcolo dell’esonero quando vengono corrisposte per intero in un’unica soluzione. Diversamente, nel caso in cui la corresponsione avvenga mensilmente sotto forma di rateo, gli importi concorrono alla determinazione della base imponibile agevolabile (si veda “Possibile fruire della decontribuzione Sud PMI” del 1° febbraio 2025).
Infine, è utile ricordare che un istituto analogo alla quattordicesima spetta anche ai pensionati: ai sensi dell’art. 5 comma 1 del DL 81/2007, ne beneficiano coloro che abbiano compiuto 64 anni e rientrino entro specifici limiti reddituali. Ogni anno, l’INPS definisce con apposito messaggio i requisiti, i destinatari e le modalità di pagamento della somma aggiuntiva spettante.
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