Consecuzione tra procedure con retrodatazione del periodo sospetto
L’elemento di novità del comma 2 dell’art. 69-bis del RD 267/42 attiene solo al momento temporale di operatività del principio di c.d. «consecutio»
Nell’ambito della c.d. consecuzione tra le procedure concorsuali, l’art. 69-bis comma 2 del RD 267/42 stabilisce che, nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli artt. 64, 65, 67 comma 1 e 2 e 69 del RD 267/42 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese.
Il principio di matrice giurisprudenziale, poi traslato per gran parte nella predetta norma, legittima la considerazione unitaria delle procedure susseguitesi nel tempo, originate da un medesimo presupposto, costituito dallo stato d’insolvenza (in esso identificandosi anche lo stato di crisi, ai sensi dell’art. 160 comma 3 del RD 267/42) e determina la retrodatazione del termine iniziale del periodo sospetto per la ...
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