Variazione delle detrazioni per familiari a carico con ambito ridotto
Le limitazioni della legge di bilancio 2025 in relazione agli «altri familiari» si ripercuotono sulla possibilità di «trasferire» la fruizione della detrazione
Con l’art. 1 comma 11 della L. 30 dicembre 2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) sono state apportate importanti modifiche alla disciplina delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia, di cui all’art. 12 del TUIR.
Con specifico riferimento agli altri familiari a carico, cioè diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, per effetto delle modifiche apportate alla lettera d) dell’art. 12 comma 1 del TUIR, è stato stabilito che le detrazioni spettano solo in relazione a ciascun ascendente che conviva con il contribuente. In pratica, vengono abolite le detrazioni IRPEF in relazione agli altri familiari che non sono ascendenti (cioè genitori, nonni o bisnonni), vale a dire, ad esempio, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i generi e le nuore, il suocero e la suocera.
Diventa inoltre indispensabile che l’ascendente conviva con il contribuente; in precedenza, infatti, in alternativa alla convivenza era possibile attestare che il familiare percepiva assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.
Tale intervento ha effetto anche sulla possibilità di stabilire un diverso “ordine” di applicazione delle detrazioni per familiari a carico nell’ambito del medesimo nucleo familiare. La circ. Agenzia delle Entrate 24 aprile 2015 n. 17 (§ 4.4) ha infatti evidenziato come l’art. 12 del TUIR stabilisca l’ordine da seguire per la fruizione della detrazione per familiari a carico. In presenza di un familiare da considerare fiscalmente a carico in quanto possessore di un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro (ora elevato a 4.000 euro per i figli fino a 24 anni di età), la detrazione spetta al contribuente per il quale il familiare a carico sia, nell’ordine:
- coniuge (lett. a) e b) del comma 1);
- figlio (lett. c) del comma 1);
- altro familiare (lett. d) del comma 1).
Tuttavia, la suddetta circolare ha osservato come l’ordine delineato nell’art. 12 del TUIR potrebbe non rappresentare la reale contribuzione al sostegno dei componenti del nucleo familiare, non solo nell’ipotesi in cui i soggetti siano fiscalmente a carico, ma anche nel caso in cui, pur non essendo fiscalmente a carico, abbiano redditi particolarmente bassi tali da far gravare il sostegno del nucleo stesso sugli altri familiari.
Al fine di non sfavorire detti nuclei familiari, fondati sui medesimi vincoli di solidarietà familiare, l’Agenzia delle Entrate ritiene quindi che le detrazioni possano essere fruite dai contribuenti per i quali i familiari a carico rientrino fra gli “altri familiari” di cui alla lett. d) del comma 1 dell’art. 12 del TUIR, a condizione che:
- i suddetti contribuenti posseggano un reddito complessivo più elevato di quello posseduto dai soggetti per i quali i familiari a carico rientrerebbero nelle precedenti lett. a), b) e c);
- tali contribuenti ne sostengano effettivamente il carico economico.
Il caso esaminato nella circ. n. 17/2015 riguarda una famiglia costituita dalla madre, lavoratrice stagionale con reddito annuo di circa 3.500 euro, dal padre e da un figlio disoccupati e da un altro figlio che invece lavora stabilmente e che, quindi, di fatto provvede al mantenimento della famiglia.
Secondo le regole generali:
- la madre, avendo un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro, ha diritto a fruire delle detrazioni per il coniuge (padre disoccupato) e per il figlio che non lavora, con precedenza rispetto all’altro figlio che lavora;
- le detrazioni relative al padre e al figlio disoccupati spetterebbero all’altro figlio che lavora nell’ipotesi in cui anche la madre avesse un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, e quindi fosse anch’essa da considerare un altro familiare a carico del figlio lavoratore.
Un simile approccio, in base al quale la madre avrebbe precedenza nella detrazione rispetto all’altro figlio che lavora stabilmente, non rispecchierebbe però l’effettiva situazione economica e di contribuzione interna al mantenimento della famiglia, poiché la madre, con un reddito così basso, non potrebbe provvedervi laddove, invece, è chiaramente il figlio che lavora stabilmente ad apportare risorse proprie per il mantenimento degli altri membri della famiglia.
Adottando l’impostazione “estensiva” sopra indicata, l’Agenzia ha quindi ammesso che il figlio che lavora stabilmente, avendo un reddito superiore a quello della madre, può beneficiare, in relazione al padre e al fratello disoccupati, delle detrazioni per “altri familiari” a carico, ai sensi dell’art. 12 comma 1 lett. d) del TUIR.
Tale impostazione deve però ora considerare le limitazioni apportate dalla citata L. 207/2024 ai soggetti che possono essere considerati “altri familiari” a carico. Con riferimento al fratello, infatti, tale possibilità non sarà più applicabile dal periodo d’imposta 2025 (modelli 730/2026 e REDDITI PF 2026), mentre resta ancora valida in relazione al periodo d’imposta 2024 (modelli 730/2025 e REDDITI PF 2025). In relazione al padre, invece, la possibilità di beneficiare della detrazione rimane, in quanto ascendente, a condizione però che conviva con il figlio che lavora.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41