Escluso il reverse charge per il fotovoltaico su terreni
Necessario valutare il nesso funzionale dell’impianto rispetto a un edificio
Il meccanismo del reverse charge, previsto per l’installazione di impianti ai sensi dell’art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR 633/72, non si applica all’installazione di impianti agrivoltaici.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 156 di ieri, in ragione del fatto che non rientrano nell’ambito applicativo del reverse charge gli impianti privi di un nesso funzionale con un edificio, come nel caso di quelli che sono installati su un terreno agricolo.
Per inquadrare la materia, occorre ricordare che il meccanismo dell’inversione contabile di cui alla lettera a-ter) del citato art. 17 si applica alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento, allorché esse sono “relative ad edifici”.
La circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2015 ha già illustrato che la nozione di “edificio”, utilizzata dal legislatore, è da intendersi sostanzialmente riferita ai soli fabbricati “e non alla più ampia categoria dei beni immobili”.
La disposizione deve intendersi riferita sia ai fabbricati ad uso abitativo sia ai fabbricati strumentali, ivi compresi quelli in corso di costruzione, nonché alle parti di essi (ad es., il singolo locale di un edificio).
Per meglio chiarire l’ambito applicativo del reverse charge di cui alla lettera a-ter) in parola, la stessa circolare n. 14/2015 ha fornito alcuni esempi di prestazioni che non s’intendono riferite a “edifici”: è il caso di quelle aventi ad oggetto terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, etc., salvo che questi elementi non costituiscano un elemento integrante dell’edificio stesso (ad es. piscine sui terrazzi o giardini pensili).
Nel caso oggetto dell’istanza di interpello, si chiedeva se il meccanismo del reverse charge si rendesse applicabile all’installazione di un impianto agrivoltaico.
Trattasi di un impianto che, secondo la definizione fornita dal Ministero della Transizione ecologica (MiTE), corrisponde a un impianto fotovoltaico “che adotta soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione”.
Con riferimento all’installazione degli impianti fotovoltaici, la circ. Agenzia delle Entrate n. 37/2015 (§ 8) aveva chiarito che il reverse charge in argomento (art. 17 comma 6 lett. a-ter) si applica solamente in presenza di un “nesso funzionale” rispetto all’edificio (da intendersi, come si è visto, nel senso di fabbricato).
L’Amministrazione finanziaria ritiene che il predetto nesso sussista per i c.d. impianti fotovoltaici integrati o semi-integrati, in quanto installati sugli edifici, nonché per quelli installati a terra in aree pertinenziali al fabbricato.
Si applica, quindi, il meccanismo del reverse charge in argomento per gli “impianti fotovoltaici posti su edifici” e per “quelli realizzati su aree di pertinenza di fabbricati (ad es. impianti fotovoltaici a terra)“, purché detti impianti non siano accatastati come unità immobiliari autonome.
Le centrali fotovoltaiche, classificate catastalmente come D/1 o come D/10 (secondo le indicazioni fornite nella circolare n. 36/2013), costituiscono infatti un’entità che non è configurabile come edificio né essa fa parte dell’edificio sottostante.
Alla luce dei principi già formulati, l’Agenzia delle Entrate conclude quindi che, per gli impianti agrivoltaici oggetto dell’istanza d’interpello, non si rinviene in linea di principio il “nesso funzionale” con un edificio.
Gli impianti in questione sono, difatti, installati su un terreno agricolo e dunque non sono “né funzionali, né serventi a un edificio”.
Ne consegue che la prestazione di installazione non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR 633/72, riferito come detto alle sole prestazioni di servizi edili relative a “edifici”.
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