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Giovedì, 26 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Possibile la richiesta di opinamento della parcella per un compenso maggiore di quello convenuto

/ REDAZIONE

Giovedì, 26 giugno 2025

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Con due P.O. pubblicati ieri, il CNDCEC ha fornito chiarimenti su compenso e liquidazione della parcella.
Nel Pronto Ordini n. 57/2025 si precisa che l’ODCEC può emettere il proprio parere sulla liquidazione della parcella sulla base dei parametri di cui al DM 140/2012, anche se l’iscritto aveva concordato in precedenza un compenso forfetario con il cliente, solo se in tale accordo era prevista la facoltà al professionista, in caso di inadempimento del cliente rispetto al pagamento del compenso convenuto, di chiedere un compenso maggiore o determinato in base ai parametri ex DM citato. Nell’eventuale giudizio l’esistenza di un accordo in merito alla determinazione del compenso non permette infatti al giudice di applicare i parametri del DM 140/2012 per la quantificazione del compenso, essendo vincolato all’accordo raggiunto tra le parti.

Il CNDCEC giunge a questa conclusione ricordando che, ai sensi dell’art. 12 comma 1 lett. i) del DLgs. 139/2005, all’Ordine è demandata la funzione di formulare pareri in materia di liquidazione di onorari relativi a prestazioni professionali degli iscritti che consiste in una valutazione tecnica sull’individuazione delle attività espletate e sulla congruità del compenso richiesto rispetto al DM 140/2012. L’attività dell’Ordine è circoscritta alla verifica delle attività eseguite e alla congruità del compenso rispetto ai parametri generali (art. 17 del DM) e a quelli specifici (artt. 19-29 del DM), sia se questo è stato espressamente convenuto tra le parti, sia in mancanza di un accordo. I parametri generali e speciali si applicano nelle ipotesi in cui l’organo giurisdizionale deve liquidare il compenso del professionista allorquando difetti un accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso.

Con il P.O. n. 60/2025, invece, il CNDCEC chiarisce che il cliente dell’iscritto che ha attivato il procedimento di liquidazione della parcella, essendo un soggetto nei cui confronti il provvedimento finale dell’Ordine è destinato a produrre effetti, ha il diritto di essere informato dell’avvio del procedimento (art. 7 della L. 241/90) e di parteciparvi (art. 10). Egli ha quindi: il diritto di accedere alla documentazione del procedimento e l’Ordine ha il dovere di consentire l’accesso, comunicandone modalità; diritto di presentare memorie e documenti e l’Ordine il dovere di valutare la documentazione prima di emettere il provvedimento conclusivo. La richiesta di audizione personale non è invece prevista tra i diritti dei partecipanti al procedimento e, in difetto di un’espressa facoltà in tal senso nel regolamento interno all’Ordine (ove adottato), il cliente non ne ha diritto.

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