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FISCO

Non sempre i premi UNIRE sono imponibili ai fini IVA

Fondamentale è l’iscrizione negli elenchi UNIRE

/ Luigi SCAPPINI

Lunedì, 29 giugno 2026

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Il settore agricolo si caratterizza per un insieme di norme, tra cui molte di carattere fiscale, tra di loro collegate, aventi tutte l’obiettivo di supportare e incentivare il comparto primario.

Tuttavia, in alcuni casi l’obiettivo è quello di rendere meno complessi alcuni adempimenti burocratici e/o fiscali.
In tal senso, ad esempio, deve essere letta la disciplina IVA introdotta per il settore.
L’art. 34 del DPR 633/72, prevede, infatti, una modalità semplificata di detrazione dell’imposta; derogando alle regole ordinarie di determinazione dell’IVA detraibile, la sua individuazione deriva dall’applicazione di specifiche aliquote compensative alla base imponibile delle vendite effettuate.

Tale regime rappresenta, al rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti, quello naturale, salvo facoltà concessa, di poter optare per le regole ordinarie, previa effettuazione delle rettifiche necessarie.

Da un punto di vista soggettivo è necessario essere produttori agricoli mentre oggettivamente devono essere poste in essere operazioni di cessione di beni che rientrano nella parte I della Tabella A allegata al DPR 633/72.

La recente ordinanza n. 10319/2026 della Corte di Cassazione si è occupata di verificare l’eventuale assoggettamento a imposta dei premi erogati da parte dell’UNIRE (Unione nazionale razze equine) per i concorsi ippici, evidenziando come a tal fine dirimente non sia la natura agricola o meno dell’attività svolta e quindi la riconduzione nel regime IVA di cui all’art. 34 del DPR 633/72, ma l’iscrizione o meno agli elenchi UNIRE.

Del tema in passato si era già occupata l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello del 25 agosto 2021 n. 550 evidenziando come l’imponibilità o meno ai fini IVA dei premi erogati a seguito di un piazzamento nei concorsi ippici, deriva non tanto dalla natura del premio stesso ma dal sussistere o meno dei requisiti soggettivi introdotti con l’art. 44 della L. 342/2000, come da ultimo modificato dall’art. 1 comma 263 della L. 244/2007.

L’attività consistente nell’allevamento di cavalli da corsa con il fine della partecipazione a concorsi ippici, in ragione dell’utilizzo di un complesso di conoscenze tecniche in un settore che non rientra in quello propriamente agricolo, non può mai essere considerata agraria come da ultimo evidenziato con l’ordinanza n. 10325/2026 (cfr. sentenza 24 aprile 2026 n. 10326, SS.UU. 25 novembre 1993 n. 11648, sentenza 12 febbraio 1981 n. 857 e sentenza 3 luglio 1981 n. 4336).

In particolare, l’art. 44 della L. 342/2000 introduce l’applicazione dell’IVA con aliquota ordinaria (precedentemente era prevista la misura ridotta del 10%) nel solo caso di soggetti percipienti che risultano essere “proprietari o gestori di almeno cinque cavalli da corsa, impiegati regolarmente durante l’anno in corse di trotto, galoppo e siepone, organizzate dall’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE)” che risultano iscritti, entro dicembre, in un elenco tenuto presso UNIRE, soggetto delegato alla verifica dell’esistenza e permanenza di tali requisiti.

Allineandosi a tale impostazione, il recente arresto giurisprudenziale sottolinea altresì che i premi legati ai concorsi ippici non possono essere qualificati come corrispettivo in quanto non è possibile trovare un nesso diretto tra il partecipare con un cavallo a una gara e il vincere un premio.

Del resto, sempre l’Agenzia delle Entrate, con la circolare del 16 novembre 2000 n. 207 aveva chiarito che dirimente, ai fini dell’imponibilità IVA, era il rispetto dei requisiti previsti dall’art. 44 della L. 342/2000 che individua il discrimine in un parametro quantitativo, rappresentato dalla proprietà o gestione di almeno cinque cavalli, nonché nell’abitualità della partecipazione alle gare.
Inoltre, è necessaria l’iscrizione, entro il mese di dicembre all’elenco, e gli effetti si produrranno sui premi vinti nell’anno successivo.

Al contrario “le scuderie di cavalli non iscritte nell’elenco istituito presso l’UNIRE, che istituzionalmente percepiscono i suddetti premi, per tale aspetto continuano a svolgere attività non rilevante ai fini del tributo”.
In senso conforme anche la giurisprudenza unionale che nella causa C-432/15 conferma l’assenza di un nesso diretto tra la messa a disposizione di un cavallo e la vincita del premio in quanto sussistente una certa alea che esclude la possibilità che il premio sia qualificabile quale corrispettivo versato in forza della partecipazione del cavallo al concorso ippico.

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