False
ACCEDI
Sabato, 15 agosto 2026 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Rapporti tra sequestro e creditori nell’esecuzione individuale con dubbi applicativi

Dopo la sentenza della Consulta la tutela del creditore anteriore rischia di svuotare la confisca e di frammentare il sistema, in attesa del legislatore

/ Tommaso NIGRO

Sabato, 15 agosto 2026

x
STAMPA

download PDF download PDF

La sentenza della Corte costituzionale n. 126/2026, che restituisce vigore alla regola dell’ordo temporalis nei rapporti tra il sequestro penale e i creditori nell’esecuzione individuale (si veda “Illegittima l’estensione del Codice antimafia ai creditori dell’esecuzione individuale” del 29 luglio), ha posto rimedio a un vulnus di ragionevolezza, ma ha, al contempo, introdotto una serie di incertezze applicative che meritano di essere esaminate, partendo dalla confisca per equivalente.

Poiché la garanzia reale o il pignoramento anteriore prevalgono sul vincolo penale successivo, lo Stato acquista il bene già gravato e ne ritrae il solo valore netto, con la conseguenza che l’ablazione su quel cespite si rivela di regola improduttiva e il PM è costretto a rivolgersi ad altri beni liberi fino a concorrenza del tantundem.
Ne deriva che, proprio nei contesti di crisi o di insolvenza caratterizzati da plurime aggressioni esecutive, la misura ablativa rischia di restare senza oggetto, degradando a vincolo pressoché inutile.

La difficoltà si aggrava se poi si esamina la figura della confisca diretta, che ha ad oggetto il profitto o il prezzo del reato, che la Corte ha nondimeno attratto alla medesima disciplina sotto la formula della “confisca in genere”.
Qui il ripristino dell’ordo temporalis diviene assai più problematico, giacché è discutibile che un provento illecito, non entrando nella garanzia patrimoniale del debitore ex art. 2740 c.c., possa essere legittimamente intercettato da un creditore chirografario anteriore, con il paradosso di consentirgli di soddisfarsi sul frutto stesso del reato.

Un ulteriore nodo, di ordine ricostruttivo, investe la graduazione del soddisfacimento, che la sentenza lascia del tutto impregiudicata. Al di là del creditore munito di ipoteca anteriore, che prevale e si soddisfa con prelazione sul ricavato, vale considerare la posizione del creditore pignorante privo di garanzia e degli altri chirografari intervenuti, chiamati a concorrere fra loro.

In un simile contesto la sorte della pretesa statale dipende dalla natura che si riconosce al sequestro.
Se si ammette che esso faccia sorgere in capo allo Stato un diritto di credito, questo, in difetto di una causa di prelazione, risulterebbe chirografario e dovrebbe concorrere con gli altri pari grado, riducendone proporzionalmente il soddisfacimento.
Se invece si nega che il vincolo penale generi una vera e propria ragione di credito, riconoscendogli la sola natura di acquisto della res, allo Stato non spetterebbe alcuna quota nella graduazione, ma unicamente il residuo eventualmente devoluto al debitore, con la conseguenza che, ove i creditori anteriori esauriscano il ricavato, il sequestro si ridurrebbe a un inutile orpello.
Quest’ultima lettura appare la più coerente, giacché la confisca acquisisce la res e non fa valere un credito in concorso. In ogni caso la sentenza non offre all’interprete elementi per dirimere la questione.

Incide, inoltre, il fattore temporale, poiché il sequestro è trascritto in pendenza dell’esecuzione, mentre la confisca definitiva sopravviene all’esito del processo penale, di talché nell’intervallo il bene può essere venduto e trasferito all’aggiudicatario di buona fede, il cui acquisto resta salvo e stabile, con conseguente allentamento del cosiddetto “cordone sanitario” rispetto al creditore anteriore.

Sul piano sistematico la decisione consegna poi un quadro frammentato. Permane l’asimmetria con la liquidazione giudiziale, dove l’art. 317 del DLgs. 14/2019 conserva la prevalenza della misura penale, sicché il medesimo bene riceve un trattamento opposto a seconda che sia aggredito in sede individuale o concorsuale.
Inoltre, essendo la declaratoria confinata all’art. 322-ter c.p., per ogni altra confisca riconducibile a un sequestro ex art. 321 comma 2 c.p.p. la disciplina antimafia resterebbe applicabile.

Non va infine sottaciuto che le condizioni derogatorie del Codice antimafia, ora rimosse per il creditore anteriore, assolvevano anche a una funzione di presidio contro l’uso collusivo delle procedure, poiché imponevano la prova della buona fede e la preventiva incapienza degli altri beni. Il loro venir meno riapre lo spazio a pignoramenti o a iscrizioni compiacenti, volti a schermare il bene in vista della confisca, e ripropone così l’esigenza di un equilibrio tra la tutela del terzo incolpevole e la prevenzione dell’abuso.

Ne esce una decisione condivisibile nel merito costituzionale, ma foriera di rilevanti ricadute operative, per larga parte rimesse dalla stessa Corte al legislatore, cui spetterà ricomporre l’effettività della confisca con la tutela del creditore di buona fede, distinguendo la confisca diretta da quella per equivalente e disciplinando in modo espresso la sorte del riparto e il coordinamento con le procedure concorsuali. Nelle more l’interprete dovrà muoversi con cautela, consapevole che il ripristino dell’ordo temporalis, se protegge il terzo, non neutralizza le esigenze pubblicistiche sottese al vincolo penale.

TORNA SU