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IMPRESA

Competitività sanzionata e nodo irrisolto del controllo giudiziale

Dubbi su tempistica dell’intervento giudiziale e conduzione della procedura competitiva in tema di cessione d’azienda ex art. 22 comma 1 lett. d) del CCII

/ Tommaso NIGRO

Mercoledì, 30 settembre 2026

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Il tema della cessione autorizzata ex art. 22 comma 1 lett. d) del DLgs. 14/2019 (CCII) torna all’attenzione degli operatori con l’aggiornamento del decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, che, pur avendo definito la posizione dell’esperto (si veda “Nella composizione negoziata l’esperto arretra da gestore a valutatore” del 4 settembre), ha, forse inavvertitamente, lasciato irrisolto il duplice nodo della tempistica dell’intervento giudiziale e della conduzione della procedura competitiva.

Il § 12.4 della Sezione III del decreto prevede, infatti, che il tribunale possa sentire l’esperto sulle modalità “con cui si è arrivati all’individuazione dell’acquirente”, con un tempo compiuto che presuppone la selezione già conclusa, laddove la citata lett. d) attribuisce al giudice il ben diverso potere di provvedere “dettando le misure ritenute opportune”, formula che postula uno spazio di condotta cui applicarle. Il § 12.2, per parte sua, rimette all’imprenditore la selezione del contraente, senza fornire soluzioni ove questi, in presenza di una “perdita di fiducia” dei creditori, non sia il soggetto più indicato a svolgere il compito.

Partendo dal primo profilo, le conseguenze non sono di poco conto. Nei provvedimenti resi a selezione esaurita il potere di dettare misure si esercita sui soli effetti della cessione e mai sulle modalità della gara, con il risultato che la competitività risulta sanzionata più che governata.

Ciò posto, il rimedio non risiede nell’accentuazione del rigore, ma in una diversa collocazione temporale del controllo, atteso che delle tre verifiche affidate al tribunale le prime due, sulla funzionalità rispetto alla continuità e alla migliore soddisfazione dei creditori, presuppongono cessionario e prezzo, mentre la terza attiene al metodo e va auspicabilmente apprezzata a monte. Di qui l’ipotesi di una scansione bifasica, nella quale il primo provvedimento valida la procedura elaborata d’intesa con l’esperto, senza autorizzare il trasferimento né derogare all’art. 2560 comma 2 c.c., e il secondo, esperita la gara, ne accerta la conformità e rilascia l’autorizzazione, secondo la sequenza già recata all’art. 213 comma 7 del CCII.

L’ipotesi, a ben vedere, non contiene forzature, giacché il Codice già conosce la dissociazione tra momento autorizzatorio e momento attuativo, come dimostrano l’art. 22 comma 1-bis del CCII, per il quale l’attuazione può intervenire anche dopo la chiusura, e la struttura camerale del comma 2, che tollera atti interlocutori. Va da sé che il primo provvedimento non anticipa alcun effetto traslativo, limitandosi a fissare il perimetro, le forme e la durata della pubblicità e i requisiti delle offerte.

Resta, a questo punto, da esaminare l’altro profilo controverso, ovvero chi debba condurre la gara qualora l’imprenditore, pur naturalmente legittimato, non sia “gradito”. La questione è di rilievo, giacché chi cura la pubblicità, individua i destinatari degli inviti e riceve le offerte tiene salde le leve dell’esito, sicché la figura tecnicamente più attrezzata resta, paradossalmente, quella oggi estromessa, ovvero l’esperto, che ben conosce l’impresa ed è indipendente per statuto.

Ripercorrendo la contraddizione del previgente § 12.2, ci si accorge che il vizio non risiedeva tanto nello svolgimento dell’attività, quanto piuttosto nel soggetto che conferiva l’incarico, giacché l’esperto agiva su mandato dell’imprenditore, e dunque per conto di una parte, per poi rendere al giudice un parere sul proprio operato. Laddove l’investitura arrivi dal tribunale, tale posizione ibrida si risolve all’origine, assumendo l’esperto una veste analoga a quella dell’ausiliario ex art. 68 c.p.c., la cui nomina diventa superflua proprio in virtù di indipendenza e terzietà garantite ex lege all’esperto (su tale requisito, Trib. L’Aquila 3 agosto 2026).

Va nella stessa direzione anche un’argomentazione di ordine “economico”, atteso che l’esperto è già remunerato ex art. 25-ter del CCII e che affidargli la conduzione non dovrebbe introdurre un costo nuovo, a differenza di quanto accadrebbe con il notaio, il professionista indipendente o l’ausiliario. Anzi, il comma 4 lett. d) lo aumenta del 10% “in caso di vendita del complesso aziendale o di individuazione di un acquirente da parte dell’esperto”, sicché la norma non soltanto ammette quella conduzione, ma ne determina anche la remunerazione. Ciò rileva sul piano sistematico, smentendo la lettura per cui il decreto avrebbe precluso all’esperto ogni ruolo nella selezione, avendone rimosso il mandato e non la funzione.

Un ultimo spunto merita la sede dell’investitura, che non può essere il provvedimento finale, quando la gara si è svolta, né un atto estraneo al procedimento. Resta, allora, il primo provvedimento della scansione, che non valida solo il metodo ma designa anche chi dovrà eseguirlo, con la conduzione rimessa all’imprenditore ove le condizioni di trasparenza lo consentano, al notaio o al professionista indipendente ove occorra, e all’esperto ove la terzietà di chi conduce diventi condizione della credibilità della gara. Il che conferma che il tribunale deve pronunciarsi prima che la gara prenda avvio.

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