Dichiarazione fraudolenta se l’appalto occulta un’irregolare somministrazione di manodopera
La Cassazione, nella sentenza n. 23735/2026, ha ribadito che integra il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di documenti falsi (ex art. 2 del DLgs. 74/2000) l’utilizzazione, nella dichiarazione ai fini delle imposte dirette, di fatture formalmente riferite a un contratto di appalto di servizi, ma che, di fatto, costituisca lo schermo per occultare una irregolare somministrazione di manodopera, in violazione dei divieti di cui al previgente DLgs. 276/2003, sostituito dal DLgs. 81/2015 (cfr., tra le altre, Cass. n. 50314/2023).
Si tratta, infatti, di fatture relative a un negozio giuridico apparente, diverso da quello realmente intercorso tra le parti, attinente a un’operazione implicante significative conseguenze di rilievo fiscale.
Il ricorso alla figura dell’appalto di servizi al fine di occultare una somministrazione irregolare di manodopera dà luogo a una simulazione relativa diretta a nascondere la stipulazione di un contratto affetto da nullità.
Un appalto di servizi può considerarsi genuino solo se l’appaltatore non è un semplice intermediario, ma un vero e proprio imprenditore che:
- organizza i mezzi necessari (cioè ha la disponibilità di capitali, macchinari ed attrezzature);
- si assume il rischio d’impresa esercitando abitualmente una attività imprenditoriale o svolgendo una propria attività produttiva in modo evidente e comprovato o operando per differenti imprese da più tempo;
- possiede un comprovato livello di specializzazione.
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