Versamento tardivo della prima rata IMU 2026 con ravvedimento
Unitamente all’imposta vanno versati i relativi interessi al tasso legale e la sanzione ridotta
Il 16 giugno 2026 è scaduto il termine per il versamento della prima rata dell’IMU per il 2026; gli enti non commerciali che possiedono almeno un immobile esente ex art. 1 comma 759 lett. g) della L. 160/2019 entro tale data dovevano inoltre versare, se dovuta, la terza rata dell’IMU per il 2025, a conguaglio.
Se questi versamenti dell’IMU non sono stati effettuati nei termini, in forza del rinvio di cui all’art. 1 comma 774 della L. 160/2019, si applica la sanzione tributaria prevista dall’art. 13 del DLgs. 471/97.
Va anzitutto evidenziato che tale sanzione riguarda l’omesso o insufficiente versamento dell’IMU risultante dalla dichiarazione presentata (se dovuta) oppure relativa a fattispecie per cui non vi era l’obbligo dichiarativo.
Al contrario, la predetta sanzione non si applica nei casi di omessa o infedele dichiarazione dell’IMU, per i quali rilevano, invece, le sanzioni individuate dall’art. 1 comma 775 della L. 160/2019.
Ciò precisato, per le violazioni di omesso versamento che sono state commesse dal 1° settembre 2024 (come, appunto, il mancato versamento della prima rata dell’IMU per il 2026) la sanzione è pari al 25% di ogni importo non versato, abbassata al 12,5% per i ritardi contenuti nei 90 giorni e ulteriormente ridotta a 1/15 per giorno di ritardo, se questo non supera i 14 giorni.
Tali sanzioni vanno inoltre ridotte, a norma dell’art. 13 del DLgs. 472/97, se il contribuente provvede al versamento tardivo dell’IMU con ravvedimento operoso.
La riduzione della sanzione dipende dal momento in cui si perfeziona il ravvedimento operoso, ossia dal momento in cui viene versato il tributo dovuto, unitamente ai relativi interessi giornalieri al tasso legale (fissato per l’anno 2026 nella misura dell’1,6% in ragione d’anno) e alla sanzione ridotta.
Effettuando il versamento con modello F24, il soggetto passivo deve, tra l’altro: barrare la casella “Ravv.“; indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata; versare le sanzioni e gli interessi unitamente all’imposta, utilizzando il codice tributo relativo alla fattispecie per cui è dovuta l’IMU.
Esclusa la violazione di omessa dichiarazione, il ravvedimento può avvenire senza limiti temporali, fino al termine per l’accertamento (individuato per i tributi locali dall’art. 1 comma 161 della L. 296/2006).
Tuttavia, per l’IMU (e gli altri tributi locali) il ravvedimento è precluso se la violazione è già stata constatata dal Comune o comunque sono iniziati controlli fiscali di cui il soggetto passivo o i soggetti solidalmente obbligati hanno avuto formale conoscenza.
Per il ravvedimento oltre i 90 giorni l’art. 13 del DLgs. 472/97 individua il termine entro il quale avviene la regolarizzazione (e dunque la misura della riduzione della sanzione) facendo riferimento al termine di presentazione della dichiarazione (per i tributi con dichiarazione periodica) oppure alla data dell’omissione o dell’errore (per gli altri tributi).
A tale riguardo, va richiamato che la dichiarazione IMU “ordinaria” (diversamente dalla dichiarazione IMU ENC) ha effetto anche per gli anni successivi a quello di presentazione, se non sono intervenute modifiche dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Tuttavia, secondo i documenti di prassi ministeriali, ai fini del riscontro del termine entro cui è avvenuto il ravvedimento operoso anche l’IMU deve identificarsi come tributo con dichiarazione periodica, poiché il “procedimento” dichiarativo e quello di liquidazione dell’IMU sono disciplinati in modo analogo a quanto previsto per le imposte sui redditi (così le circ. MEF 13 luglio 1998 nn. 184 e 29 aprile 2013 n. 1/DF). In senso antitetico, però, la nota IFEL 19 gennaio 2015 ha negato la natura periodica della dichiarazione IMU.
Tenuto conto della diversità di posizioni, per riscontrare il termine entro cui si è perfezionato il ravvedimento operoso si ritiene opportuno verificare eventuali indicazioni presenti nel regolamento o nel sito istituzionale del Comune, e, in caso di dubbio, pare prudenziale assumere il termine con scadenza anteriore.
Dunque, con riferimento all’omesso versamento della prima rata dell’IMU per il 2026, la misura della sanzione, ridotta per il ravvedimento operoso, è pari:
- all’1,25% (12,5% × 1/10), ridotta a un quindicesimo per giorno di ritardo, se questo non è superiore a 14 giorni;
- all’1,25% (12,5% × 1/10), se il ritardo è compreso tra i 15 e i 30 giorni;
- all’1,39% (12,5% × 1/9), se il ritardo è compreso tra i 31 e i 90 giorni;
- al 3,125% (25% × 1/8), se il ritardo è superiore a 90 giorni ma il ravvedimento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione (secondo l’interpretazione accolta nelle circolari ministeriali);
- al 3,57% (25% × 1/7), se il ravvedimento avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione (per un approfondimento si rinvia allo Speciale Eutekne.info “IMU 2026: versamento dell’acconto e dichiarazione”).
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