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Giovedì, 7 agosto 2025 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Modello 231 e adeguati assetti utili per evitare anche le crisi di legalità

Centrale la figura dell’amministratore giudiziario e la sua tempestività

/ Francesco DIANA

Giovedì, 7 agosto 2025

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Il CNDCEC e la Fondazione nazionale dei commercialisti (FNC), con le Linee guida del 5 agosto 2025, hanno esaminato il tema della legalizzazione delle aziende sottoposte a misure ablative e non ablative.
Lo scopo è fornire agli operatori coinvolti un tool pratico che affronti il tema attraverso una prospettiva multidisciplinare, promuovendo l’accrescimento della cultura della legalità, fondata su competenza, trasparenza e consapevolezza.

Si tratta di un processo delicato e complesso dove la “bonifica” dell’azienda sottoposta alla misura di sequestro o confisca (c.d. misure ablative) ovvero di amministrazione e controllo giudiziario (c.d. misure non ablative), rappresenta un momento fondamentale per il recupero della legalità e per la realizzazione dei benefici connessi.
Il processo di legalizzazione, infatti, consente di neutralizzare il controllo (o la deviazione) criminale dell’impresa ma anche di salvaguardare l’economia legale, tutelare l’occupazione e valorizzare l’azienda quale bene comune.

Centrale è il ruolo dell’amministratore giudiziario, il cui approccio gestionale varia a seconda della tipologia di misura e, dunque, dello specifico intervento richiesto.
In ogni caso, le sue funzioni e gli adempimenti conseguenti sono caratterizzati dalla tempestività (se non urgenza), posti i termini stringenti entro cui deve procedervi e tenuto conto della necessità di acquisire la consapevolezza e la conoscenza necessaria dell’azienda.

In tal senso, ricevuta la notifica del provvedimento di sequestro e di nomina, l’amministratore giudiziario deve chiedere senza indugio di essere autorizzato per la nomina dei coadiutori che lo assistano per l’immissione nel possesso dei beni sequestrati. Entro le 48 ore successive, il professionista nominato e i coadiutori incaricati devono depositare, presso la cancelleria del tribunale, la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità ex art. 35 comma 4-bis del DLgs. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia).

Particolare rilievo assume la richiesta, in capo all’amministratore giudiziario, di procedere alla redazione di un proprio verbale di immissione in possesso, oltre a quello a cui ha già provveduto la polizia giudiziaria.
La necessità deriva dall’opportunità di poter dare atto, in maniera approfondita, di ulteriori aspetti riguardanti, ad esempio, la struttura societaria, l’organizzazione dei fattori produttivi, la tenuta della contabilità, la politica commerciale in atto, i professionisti a vario titolo coinvolti; tali informazioni si sommano a quelle relative alle immobilizzazioni esistenti, ai conti correnti aziendali, ai contenziosi in essere e al personale in forza.
Tutto ciò comporta la necessità di acquisire una cospicua documentazione di cui le Linee guida offrono una check list e un’ampia elencazione, sebbene non esaustiva.

L’urgenza che caratterizza l’agire dell’amministratore giudiziario emerge anche con riferimento ai rapporti con gli istituti di credito presso cui è tenuto a recarsi per il deposito della firma e per la rimozione del blocco operativo, onde evitare la paralisi finanziaria dell’azienda.

È necessario, inoltre, che si individuino i principali stakeholders nei confronti dei quali si dovrà definire la linea operativa e le azioni necessarie da compiersi; assume rilievo anche la gestione della comunicazione, soprattutto nei confronti dei clienti, dovendo evitare che la notizia del provvedimento si ripercuota sui rapporti commerciali.

Particolare attenzione è dedicata anche al tema della rappresentanza della società ponendosi l’opportunità per l’amministratore giudiziario, nell’ambito delle società di capitali, di sostituire l’organo amministrativo nominando eventualmente sé stesso ovvero un terzo o un consiglio di amministrazione.
Diversamente, per le società di persone e per le ditte individuali potrebbe essere opportuna, rispettivamente, la trasformazione in società di capitali ovvero la costituzione di una società a responsabilità limitata.

Tra i numerosi aspetti di rilievo trattati dalle Linee guida, emerge l’importanza dell’adozione di un adeguato sistema di controlli interni che consenta di intercettare tempestivamente i segnali di una potenziale intrusione criminale negli affari sociali.
In questo senso, il modello organizzativo di cui al DLgs. 231/2001 e gli adeguati assetti di cui all’art. 2086 c.c. e all’art. 3 del DLgs. 14/2019 si pongono quali strumenti normativi atti a garantire una gestione aziendale sana, prudente e conforme alla legge.
In particolare, la loro integrazione e applicazione congiunta può consentire alle aziende non solo di evitare sanzioni e responsabilità legali, ma anche di gestire adeguatamente il rischio, di evitare crisi (anche di legalità) e, non ultimo di salvaguardare la sostenibilità aziendale.

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