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Le carte prepagate per l’acquisto di carburante sono buoni multiuso

La qualifica comporta dei risvolti importanti circa il momento di effettuazione dell’operazione

/ Mirco GAZZERA

Giovedì, 11 settembre 2025

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Una carta prepagata che permette di acquistare il tipo di carburante prescelto presso un’unica stazione di servizio è da qualificare come un buono-corrispettivo multiuso. Infatti, al momento dell’emissione della carta non è nota la quantità di carburante che può essere effettivamente acquistata con la stessa. Pertanto, l’operazione è rilevante ai fini IVA all’atto dell’acquisto del carburante con l’utilizzo della carta e non anche quando si ricarica quest’ultima.
Si tratta del chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 235 pubblicata ieri, 10 settembre 2025.

Il caso esaminato riguarda una società che esercita, fra l’altro, l’attività di distribuzione di carburanti per autotrazione con annessa area di servizio. I suoi clienti (con o senza partita IVA) possono optare per l’utilizzo di una carta prepagata nominativa che permette l’acquisto del tipo di carburante scelto (gasolio, benzina e GPL) presso una sola stazione di servizio. La società interpellante ha rilevato che sussiste una duplicazione dell’IVA, qualora l’imposta venga applicata sia al momento della ricarica della carta prepagata che computando poi il prezzo del carburante erogato fra i corrispettivi giornalieri.

A tale proposito, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la disciplina relativa al trattamento IVA dei buoni-corrispettivo introdotta dal DLgs. 141/2018 per dare attuazione alla direttiva 2016/1065/Ue.
Con il termine “buono-corrispettivo” si intende “uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative” (art. 6-bis del DPR 633/72).

Occorre distinguere fra:
- buono-corrispettivo monouso se, al momento della sua emissione, è nota la disciplina IVA applicabile alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono dà diritto (art. 6-ter del DPR 633/72);
- buono-corrispettivo multiuso se, al momento della sua emissione, tale disciplina non è nota (art. 6-quater del DPR 633/72).

Richiamando la Relazione illustrativa al DLgs. 141/2018, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che questa distinzione si basa “sulla disponibilità delle informazioni necessarie per la tassazione già al momento dell’emissione del buono corrispettivo o al momento del riscatto qualora l’utilizzo finale sia lasciato alla scelta del consumatore”.
In particolare, nell’ipotesi di buono-corrispettivo monouso devono essere noti, al momento dell’emissione, “tutti gli elementi richiesti ai fini della documentazione dell’operazione (natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione)”.

La quantità non è nota all’emissione della carta

Nel caso di specie, quando viene emessa la carta prepagata non è conosciuta la quantità di carburante che può essere effettivamente acquistata con l’utilizzo della carta. Infatti, si tratta di un elemento che dipende da un fattore che varia nel tempo, ossia il prezzo praticato al pubblico al momento del rifornimento del carburante. Alla luce di questa osservazione, l’Agenzia delle Entrate ha qualificato le carte prepagate in esame come buoni-corrispettivo multiuso.

Di conseguenza, l’operazione a cui il buono dà diritto si deve considerare effettuata al verificarsi degli eventi di cui all’art. 6 del DPR 633/72, assumendo come pagamento l’accettazione del buono-corrispettivo quale corrispettivo o parziale corrispettivo dei beni o dei servizi (art. 6-quater comma 3 del DPR 633/72).

In sintesi, l’operazione è rilevante ai fini IVA all’atto dell’acquisto del carburante mediante l’utilizzo della carta prepagata e non anche al momento della ricarica della stessa.
Sono da ritenersi superate, dunque, le indicazioni della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/2018, emanata in epoca anteriore al DLgs. 141/2018, che avevano collegato il momento di emissione della fattura per documentare l’operazione a quello della cessione/ricarica della carta.

Ove la società avesse già emesso delle fatture al momento della ricarica delle carte prepagate, la stessa potrà recuperare l’IVA indebitamente versata emettendo delle note di variazione in diminuzione nel termine annuale di cui all’art. 26 comma 3 del DPR 633/72.

Qualora il termine sia già decorso, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che è possibile chiedere la restituzione dell’imposta non dovuta ex art. 30-ter del DPR 633/72, visto che l’inerzia della società è da attribuire al legittimo affidamento riposto sulle indicazioni fornite dalla prassi amministrativa pregressa.

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