Qualunque interessato può intervenire nelle impugnazioni dello stato passivo
Per la legittimazione occorre però un interesse aggiuntivo rispetto alla semplice posizione di creditore
Terminato l’esame delle domande di ammissione proposte dai creditori ai sensi dell’art. 201 del DLgs. 14/2019 (CCII), il giudice delegato forma lo stato passivo della liquidazione giudiziale e lo dichiara esecutivo, ...
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