Qualunque interessato può intervenire nelle impugnazioni dello stato passivo
Per la legittimazione occorre però un interesse aggiuntivo rispetto alla semplice posizione di creditore
Terminato l’esame delle domande di ammissione proposte dai creditori ai sensi dell’art. 201 del DLgs. 14/2019 (CCII), il giudice delegato forma lo stato passivo della liquidazione giudiziale e lo dichiara esecutivo, con decreto depositato in cancelleria.
Il legislatore ha previsto che lo stato passivo esecutivo possa modificarsi solo nell’eventualità che abbia esito favorevole per il ricorrente “un’impugnazione” di crediti ammessi. In particolare, l’art. 206 del CCII contiene la previsione di un’unica ampia categoria di impugnazioni dello stato passivo, all’interno della quale si collocano le tre species dell’opposizione, dell’impugnazione propriamente detta e della revocazione.
L’opposizione allo stato passivo è lo strumento ...
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