ACCEDI
Lunedì, 1 dicembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Nella base di calcolo del TFR rientrano tutti gli emolumenti non occasionali

Devono invece escludersi i rimborsi spese e gli emolumenti erogati in modo sporadico e occasionale

/ Giada GIANOLA

Lunedì, 1 dicembre 2025

x
STAMPA

download PDF download PDF

Per determinare la base retributiva da cui partire per calcolare il trattamento di fine rapporto si deve fare riferimento all’art. 2120 c.c., secondo cui occorre sommare per ciascun anno di servizio del dipendente una quota pari – e comunque non superiore – all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5 (quota che viene proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni).

Tale retribuzione annua, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese. La regola, quindi, è quella della onnicomprensività (cfr. Cass. 10 novembre 2021 n. 33278).
Di recente, la Corte di Cassazione ha avuto modo di ribadire che qualora sia allegata la corresponsione, nel corso del rapporto di lavoro, di indennità e di emolumenti a titolo non occasionale, e non di rimborso spese, e non vi sia una disposizione del CCNL che espressamente escluda tali emolumenti dalla base di calcolo del TFR, i lavoratori non devono indicare le norme del contratto collettivo che dispongano invece l’incidenza di tali voci (cfr. Cass. 17 novembre 2025 n. 30331).

L’esclusione di una o più voci dalla retribuzione annua utile a tale fine, continuano i giudici di legittimità, presuppone infatti, da un lato, una volontà della norma collettiva che neghi espressamente l’inclusione nella base di calcolo ed esige, dall’altro, una specifica prova di questa negazione da parte di colui che la invoca.

Un esempio della contrattazione collettiva può essere il CCNL Commercio Terziario, che all’art. 249, tra le varie voci da escludere dalla retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, annovera anche “le somme concesse occasionalmente a titolo di «una tantum» gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili”.

Dalla recente pronuncia n. 30331/2025 si desume inoltre che, in riferimento alla retribuzione annua, l’indicazione da parte della norma del CCNL di alcuni elementi che ricorrono ordinariamente in busta paga non comporta l’implicita esclusione delle altre voci che, seppur non espressamente indicate, vengano corrisposte per specifici aspetti della prestazione di lavoro. Ciò che conta è infatti l’erogazione di tali emolumenti in dipendenza del rapporto di lavoro – e dunque con carattere di corrispettività rispetto alle prestazioni rese – e “per un tempo significativo tale da escludere il carattere occasionale”.

Come già affermato dai giudici di legittimità, nella base di calcolo del TFR rientra infatti anche l’emolumento erogato per un periodo prolungato seppur, in astratto, sia di natura incerta perché connesso alle modalità di espletamento della prestazione lavorativa e alla relativa valutazione da parte datoriale, come ad esempio nel caso in cui risulti collegato al raggiungimento di obiettivi aziendali (cfr. Cass. 22 maggio 2024 n. 14242).

Ne deriva che dalla base di calcolo del TFR rimangono esclusi, oltre ai rimborsi spese e alle voci espressamente escluse dalla contrattazione collettiva di settore, solo gli emolumenti erogati in modo sporadico e occasionale, in quanto collegati a ragioni aziendali straordinarie e imprevedibili. Per contro, vanno computati gli emolumenti riferiti a eventi collegati al rapporto lavorativo o connessi alla particolare organizzazione del lavoro, erogati con frequenza e con carattere di corrispettività rispetto alle prestazioni rese in modo tale da escluderne la corresponsione a titolo occasionale (cfr. Cass. n. 14242/2024).

TORNA SU