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FISCO

Detrazioni edilizie ai detentori di immobili con contratto di associazione in partecipazione

Anche se il contratto non è stato registrato, spetta comunque l’agevolazione fiscale se è dimostrabile la data certa

/ Arianna ZENI

Giovedì, 29 gennaio 2026

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La detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici (c.d. “ecobonus”), di cui all’art. 1 commi 344-347 della L. 296/2006 e all’art. 14 del DL 63/2013, compete anche al contribuente che detiene l’immobile in base a un contratto di associazione in partecipazione concluso con la proprietaria dell’immobile la cui data certa può essere dimostrata anche se il contratto non è stato registrato.

Lo ha deciso la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 32471/2025 che, in senso conforme a un’altra ordinanza, la n. 13424/2021, e contrariamente a quanto ritenuto dall’Agenzia delle Entrate, basandosi sul tenore letterale della norma agevolativa torna a ribadire che la spettanza delle detrazioni per interventi “edilizi” in capo al soggetto che detiene l’immobile e che sostiene le relative spese prescinde dalla registrazione del titolo in base al quale viene detenuto l’immobile, nel momento in cui può essere dimostrata la data certa del contratto in modo tale da poterla opporre all’Amministrazione finanziaria (si veda “Detrazioni edilizie anche con comodato non registrato” del 19 maggio 2021).

La pronuncia è stata resa con riferimento alle spese per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici che danno diritto al c.d. “ecobonus”, di cui all’art. 1 commi 344-349 della L. 296/2006 e all’art. 14 del DL 63/2013, ma può essere estesa anche alla detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR, e, in generale, alle detrazioni per interventi “edilizi” la cui disciplina stabilisce genericamente che il bonus fiscale compete ai soggetti che possiedono o detengono gli immobili sui quali sono realizzati gli interventi.

Per quanto concerne l’ecobonus, infatti, né l’art. 1 commi 344-349 della L. 296/2006, né l’art. 14 del DL 63/2013 e nemmeno i relativi decreti attuativi (DM 19 febbraio 2007 e DM 6 agosto 2020 n. 159844 – c.d. decreto “Requisiti”), subordinano la detrazione fiscale all’avvenuta registrazione del contratto (o altro atto) che possa giustificare il possesso o la detenzione dell’immobile oggetto degli interventi.

Relativamente all’ecobonus, l’art. 2 del DM 19 febbraio 2007 prima e l’art. 4 del DM 6 agosto 2020 n. 159844 poi si limitano a stabilire che la detrazione dall’imposta lorda spetta a coloro che “sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi (...) sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti”.
Dal tenore letterale della norma, pertanto, il detentore di un immobile che sostiene le spese per interventi agevolati può fruire della detrazione a prescindere dalla registrazione del contratto che giustifica la detenzione e dal pagamento della relativa imposta di registro.

Come ricordato dalla Suprema Corte, peraltro, l’art. 2704 c.c. prevede espressamente una serie di ipotesi in cui “la data di una scrittura privata con sottoscrizione non autenticata può ritenersi computabile rispetto ai terzi anche in mancanza di registrazione dell’atto”.
Alle stesse conclusioni, affermano i giudici, è possibile giungere con riguardo, ad esempio, alla detrazione IRPEF prevista dall’art. 16-bis del TUIR per gli interventi volti al recupero edilizio la cui disciplina prevede che l’agevolazione compete per le spese “sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi”.

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