Spettano gli interessi oltre al rimborso del costo della fideiussione
La Cassazione riconosce gli interessi ex art. 1282 c.c. ma nega la piena neutralità
Il diritto al rimborso dei costi sostenuti per le garanzie fideiussorie richieste dall’Amministrazione finanziaria per l’erogazione dei rimborsi IVA costituisce un tema su cui la giurisprudenza di legittimità è intervenuta ormai più volte (da ultime cfr. Cass. nn. 15719/2025 e 15036/2025), sancendo un principio di portata generale teso a preservare l’integrità patrimoniale del contribuente.
Con la recente ordinanza n. 198, depositata il 3 gennaio 2026, la Corte di Cassazione affronta la delicata questione della spettanza e decorrenza degli interessi sulle somme dovute a titolo di rimborso dei costi di fideiussione e afferma il principio secondo cui tale obbligo di rimborso costituisce un’obbligazione di valuta, soggetta alla disciplina degli interessi di pieno diritto ai sensi dell’art. 1282 c.c., respingendo la tesi erariale che voleva escluderne l’applicabilità in virtù della specialità dell’art. 8 comma 4 della L. 212/2000.
Il riconoscimento degli interessi è certamente condivisibile: diversamente da quanto preteso dall’Amministrazione, la Corte chiarisce che né lo Statuto, né l’art. 7, comma 1 della L. 167/2017 si pronunciano in alcun modo sul diritto agli interessi e quindi non possono derogarvi.
Il ragionamento seguito dai giudici di legittimità per individuare il dies a quo degli interessi presta però il fianco a qualche critica. La Cassazione, infatti, ha stabilito che gli interessi non decorrono dal momento del pagamento del premio alla banca o compagnia assicuratrice, bensì solo dal momento in cui il credito diviene esigibile e tale esigibilità coincide con il momento in cui l’Ufficio riconosce il credito o, in alternativa, quando spirano i termini per l’accertamento dell’imposta rimborsata.
La Corte fonda tale limitazione su chiari parametri civilistici: il pagamento del premio fideiussorio non costituisce un “indebito” poiché le somme sono versate a un terzo in virtù di un titolo negoziale valido e non all’Erario. Di conseguenza, l’Amministrazione non deve “restituire” somme indebitamente ricevute; pertanto, gli interessi compenserebbero solo il ritardo nel rimborso una volta che questo sia divenuto liquido ed esigibile. La distinzione è certamente corretta – non si tratta di una restituzione, ma di una sorta di indennizzo – e guardando alla questione nella sola prospettiva civilistica interna l’affermazione della Cassazione sarebbe condivisibile.
Tuttavia, se ci si muove nella prospettiva unionale, sorgono dubbi sulla compatibilità di tale impostazione con il principio di neutralità. La giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue (tra le prime cfr.: causa C-78/00, Commissione/Italia, punto 34; causa C-25/07, Sosnowska, punto 17; causa C-107/10, Enel Maritsa Iztok 3, punto 33; causa C-525/11, Mednis SIA, punto 24) impone che il sistema di rimborso non debba far correre alcun rischio finanziario al soggetto passivo. Il principio di effettività richiede che il rimborso dell’eccedenza IVA avvenga in condizioni adeguate e che il contribuente sia integralmente ristorato di qualsiasi onere e, se è vero che il diritto dell’Unione consente agli Stati di adottare misure per tutelare l’Erario, queste non possono eccedere quanto necessario e non devono comportare oneri finanziari per il soggetto passivo.
Nel momento in cui la Corte di Cassazione nega gli interessi per il periodo che intercorre tra il pagamento del premio e la definitività del rapporto tributario, essa tollera che il contribuente subisca un depauperamento.
In altre parole, per garantire un pieno “indennizzo” e una reale restitutio in integrum, sarebbe necessario riconoscere interessi di natura compensativa fin dalla data di sostenimento dei costi. È infatti da quella data che il patrimonio del contribuente subisce una diminuzione e perde la disponibilità delle somme, per soddisfare una condizione imposta dallo Stato.
La sentenza in commento, purtroppo, non tiene in alcuna considerazione le ragioni che pure sono alla base della cospicua giurisprudenza che ha riconosciuto il diritto al rimborso dei costi di fideiussione (le sentenze di Cassazione si fondano tutte sulle indicazioni della Corte di Giustizia Ue) e non considera che per azzerare gli oneri finanziari concretamente subiti non si può prescindere dal momento dell’esborso.
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