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Retroattivi i limiti di responsabilità dei sindaci

Il Tribunale di Bari ribadisce il proprio orientamento contrario alle prime decisioni della Cassazione

/ Maurizio MEOLI

Giovedì, 29 gennaio 2026

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Ha suscitato grande eco mediatica la sentenza del Tribunale civile di Bari, depositata il 23 gennaio 2026, che ha condannato i vertici dell’allora Banca popolare di Bari (oggi BdM Banca), nonché i sindaci e la società di revisione, al pagamento di circa 122 milioni di euro, quali responsabili della gestione illecita che ha portato al crac dell’istituto di credito.

L’imponente motivazione (circa 200 pagine) presenta diversi profili di interesse. Tra questi appare opportuno soffermarsi sulle precisazioni rese in ordine alla nuova disciplina della responsabilità dei sindaci ed alla applicabilità retroattiva della previsione che la limita ad un multiplo del compenso annuo percepito (cfr. anche Trib. Bari 24 aprile 2025; contra, tra le altre, Trib. Roma 19 giugno 2025).
È, invece, confermata la impossibilità di applicazione, in pendenza di giudizio, della nuova norma sulla prescrizione; ciò in ragione del conseguente effetto estintivo, non configurabile all’avvio del giudizio, che darebbe vita a profili di illegittimità costituzionale.

Il primo arresto si pone in contrasto con quanto stabilito dalla Cassazione. Il caso ha voluto, infatti, che solo il giorno prima del deposito della decisione del Tribunale di Bari, ossia il 22 gennaio, la Cassazione, con i primi due interventi in materia (la sentenza n. 1390 e nell’ordinanza n. 1392), abbia stabilito l’esatto contrario.

I giudici pugliesi – probabilmente inconsapevoli delle conclusioni della Cassazione – evidenziano, in primo luogo, come, da tempo, sia stato chiarito che l’applicazione di una nuova disciplina ai processi pendenti costituisca regola per le sole norme processuali (cfr. Cass. n. 3688/2011).
Il nuovo art. 2407 comma 2 c.c. sembrerebbe una norma latamente processuale, perché volta a stabilire un criterio valutativo massimo del danno (cfr. Cass. n. 5252/2024).

Peraltro, anche una qualificazione come norma sostanziale non è considerata di ostacolo alla sua applicazione ai giudizi in corso. Rispetto a ciò si dichiara di condividere il principio secondo cui, in mancanza di una disposizione esplicita di retroattività della legge, l’interprete possa ricavarla dal testo della norma, ma solo se il significato letterale non sia compatibile con la normale destinazione della legge a disporre esclusivamente per il futuro.
Quando tale compatibilità esiste, infatti, l’interprete è tenuto a ritenere osservati e a osservare i principi generali, orientandosi verso il rispetto della irretroattività ex art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale (cfr. Cass. nn. 28994/2019 e 15652/2004).

La disciplina in questione non reca l’espressa applicazione retroattiva; né essa si desume in via interpretativa. Tuttavia, in precedenti pronunce, la Cassazione ha anche precisato che il principio di irretroattività della legge preclude alla legge successiva di disciplinare il fatto o l’atto generatore di un rapporto già avvenuto o compiuto prima dell’entrata in vigore di esso, ma non di disciplinare gli effetti non esauriti di un rapporto giuridico sorto anteriormente (cfr., tra le altre, Cass. nn. 35571/2023, 32027/2021 e, soprattutto, n. 3231/1987).

In altre parole, un conto è il fatto generatore della responsabilità, che non può essere disciplinato da una legge entrata in vigore successivamente al suo accadimento perché verrebbero disconosciuti effetti già verificatisi, altra cosa sono le situazioni esistenti o venute in essere quando la nuova disciplina è in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, che devono essere compiutamente disciplinate dalla legge in vigore all’atto del loro accertamento.
Nel caso di specie, quindi, si distinguono due momenti: quello della commissione dell’illecito e quello dell’accertamento e della liquidazione danno.

Quanto al primo, resta ferma l’applicazione della disciplina sostanziale all’epoca vigente, con riguardo ai suoi elementi costitutivi, non potendo il fatto generatore della responsabilità dei sindaci essere disciplinato da una disposizione successiva. Con riguardo all’accertamento del danno e alla sua liquidazione, invece, il riformato art. 2407 c.c. costituisce antecedente normativo e, come tale, rilevante, rispetto al giudizio in corso. L’introduzione di un tetto massimo al danno risarcibile disciplina una situazione che è venuta ad esistere all’atto della liquidazione giudiziale e di cui si deve tenere conto quale norma preesistente a tale accertamento.

Inoltre, l’applicazione del tetto massimo rileva ai fini della verifica degli elementi costitutivi del credito risarcitorio, sicché deve essere assunto a base della decisione, indipendentemente dalle eccezioni di parte, pur nel rispetto del contraddittorio.

Da segnalare, infine, che, secondo il Tribunale di Bari, da un lato, i nuovi limiti vanno calcolati in base ad un compenso annuo percepito dal sindaco da intendersi quale netto deliberato dalla società per il singolo esercizio e da applicarsi ad ogni operazione generatrice di danno e, dall’altro, che, pure in assenza di una esplicita indicazione in tal senso nel nuovo art. 2407 c.c., è da confermare la natura solidale della responsabilità dei sindaci.

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