La sospensione della prescrizione opera anche tra conviventi di fatto
La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 2941 c.c.
Il decorso del termine di prescrizione è sospeso anche tra i conviventi di fatto.
Lo ha stabilito la Corte Costituzionale nella sentenza n. 7, depositata ieri, che ha dichiarato illegittimo l’art. 2941 comma 1 n. 1) c.c. nella parte in cui limita l’operatività della sospensione ai rapporti tra coniugi, accogliendo la questione sollevata dal Tribunale di Firenze dell’8 maggio 2025 (si veda “Sulla sospensione della prescrizione tra conviventi parola alla Consulta” del 5 agosto 2025).
Il contesto è il seguente: l’art. 2941 c.c. include tra le cause di sospensione del decorso del termine di prescrizione il rapporto tra i coniugi; tale previsione è giustificata dal fatto che, in costanza di matrimonio, marito e moglie (o i soggetti uniti civilmente) difficilmente farebbero valere, magari in giudizio, un proprio diritto verso l’altro, correndo il rischio di vederli prescrivere. Per tale ragione, il termine non decorre per la durata del vincolo.
Il Tribunale di Firenze sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 2941 comma 1 n. 1) c.c. e dell’art. 1 comma 18 della L. 76/2016 nella parte in cui non prevedono che la prescrizione dei diritti sia sospesa anche fra conviventi stabili e legati fra loro da vincolo di affettività familiare, ritenendo che le ragioni che giustificano la sospensione della prescrizione sussistano, identiche, anche nelle famiglie di fatto, risolvendosi la differenza di disciplina in una irragionevole disparità di trattamento che violerebbe gli artt. 2 e 3 Cost.
La Corte Costituzionale ha ritenuto fondate le questioni, rivedendo così il proprio precedente orientamento sul punto (espresso nella decisione n. 2/98).
Il progressivo riconoscimento della convivenza di fatto quale formazione familiare tutelata dall’art. 2 Cost. è un dato che emerge sia dalla giurisprudenza costituzionale (tra le decisioni più recenti, la n. 197/2025 che ha esteso al convivente di fatto il congedo straordinario finalizzato all’assistenza del familiare con disabilità grave e la n. 148/2024 che ha esteso al convivente di fatto la disciplina relativa ai collaboratori dell’impresa familiare), sia dagli sviluppi normativi (culminati nella L. 76/2016, c.d. legge Cirinnà) e sia dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 28/2025, Cass. SS.UU. n. 32198/2021).
Tanto premesso, la Consulta, condividendo l’assunto del Tribunale rimettente, ha osservato come la ratio della norma sulla sospensione della prescrizione, vale a dire la conservazione del legame e dell’unità familiare, si rinvenga sia con riferimento ai coniugi che ai conviventi di fatto, sul presupposto che l’esercizio di atti interruttivi della prescrizione da parte di uno dei partner sarebbe percepito come lesivo della fiducia reciproca.
Né il convivente, né il coniuge, infatti, possono essere posti davanti “all’alternativa tra il sacrificio del legame affettivo e di fiducia reciproca che fa da collante al nucleo familiare e la compressione della possibilità di far valere il proprio diritto”.
Non vale a escludere l’applicazione della sospensione anche al convivente neppure il fatto che, nella convivenza, manchino “precisi elementi formali e temporali” che, invece, si ravvisano nel matrimonio (così statuiva la decisione n. 2/98).
L’interpretazione corrente dello stesso art. 2941 comma 1 n. 1) c.c. non si limita a una lettura formalisticamente riferita allo status di coniuge, ma privilegia un’interpretazione incentrata sulla tutela della dimensione sostanziale del rapporto, tanto che la sospensione è stata ritenuta operante fino alla separazione dei coniugi e non oltre, pur non essendo ancora sciolto formalmente il vincolo matrimoniale (cfr. Cass. nn. 7981/2014 e 3979/2025).
In questa prospettiva, per la determinazione della durata della sospensione con riferimento alla convivenza è sufficiente che sia possibile verificare con certezza, anche solo a posteriori, il periodo durante il quale l’istituto opera.
A tale fine, la L. 76/2016 ha offerto uno strumento agevolato di prova della convivenza di fatto tramite la registrazione anagrafica; tuttavia, ciò non significa che questo sia l’unico mezzo a disposizione per dimostrare il rapporto, essendo possibile attestare con ogni mezzo di prova la sua esistenza e la sua durata.
Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 2941 comma 1 n. 1) c.c. nella parte in cui non prevede che la prescrizione resti sospesa tra i conviventi di fatto, precisando, infine, che tale nozione ricomprende tanto la convivenza stabile tra persone di diverso sesso, quanto quella tra persone dello stesso sesso.
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