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PROFESSIONI

Ruolo antiriciclaggio del professionista delegato alle vendite problematico

I fac simile delle dichiarazioni ex art. 22 del DLgs. 231/2007, apprezzabili sotto il profilo operativo, rendono evidenti i limiti segnalati dalla dottrina

/ Stefano DE ROSA e Annalisa DE VIVO

Lunedì, 26 gennaio 2026

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Il documento di CNDCEC e FNC “Atti e verbali del custode giudiziario e del professionista delegato alle vendite nell’ambito del processo esecutivo - Formulario” è dedicato agli atti e verbali del custode giudiziario e del professionista delegato alle vendite nell’ambito del processo esecutivo, che si colloca nel solco degli interventi interpretativi e operativi resi necessari dalla riforma Cartabia. Tra i materiali allegati spiccano alcuni fac simile di immediato interesse pratico, destinati a incidere sulla quotidiana gestione delle vendite forzate, e in particolare quelli relativi all’adempimento degli obblighi antiriciclaggio posti a carico dell’aggiudicatario dall’art. 585, comma 4, c.p.c.

La norma impone che, nel termine fissato per il versamento del prezzo, l’aggiudicatario renda una dichiarazione scritta, consapevole delle responsabilità civili e penali per dichiarazioni false o mendaci, contenente le informazioni richieste dall’art. 22 del DLgs. 231/2007. È su questo snodo che il documento concentra l’attenzione, proponendo due modelli di dichiarazione, denominati “formula 25” e “formula 25-bis”, che mirano a standardizzare il contenuto dell’adempimento e a ridurre le incertezze applicative.

Muovendo dal dato normativo, l’elaborazione dei fac simile consente però di riaprire una riflessione tutt’altro che marginale sul ruolo del professionista delegato alle vendite. La scelta legislativa di far pervenire la dichiarazione “al giudice dell’esecuzione o al professionista delegato” sembra, infatti, assegnare a quest’ultimo una funzione di mero tramite procedimentale, coerente con l’impostazione – ribadita anche dal Notariato nello Studio n. 70/2023 – che esclude la riconducibilità del delegato tra i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio in senso proprio.

I modelli proposti dal CNDCEC, pur apprezzabili sotto il profilo operativo, rendono evidente questa ambiguità di fondo: al professionista delegato è richiesto di ricevere e verificare la presenza formale della dichiarazione, ma non di svolgere attività di adeguata verifica, controllo sostanziale o segnalazione, estranee alla sua funzione giurisdizionale “derivata”.
Ne discende un assetto nel quale la responsabilità informativa grava integralmente sull’aggiudicatario, mentre il delegato resta attestato su un ruolo essenzialmente certificativo e ordinatorio, con tutti i limiti – e le criticità sistematiche – che la dottrina ha già puntualmente segnalato.

A riprova di ciò, la stessa regolamentazione del CNDCEC attuativa dell’art. 11 comma 2 del Dlgs. 231/2007 e, in particolare, la Regola tecnica n. 2, colloca espressamente la prestazione del professionista delegato alle vendite tra quelle a rischio inerente “non significativo” ai fini antiriciclaggio, prevedendo a suo carico esclusivamente l’obbligo di acquisire e conservare copia della nomina da parte dell’autorità giudiziaria.
Tale circostanza depone a conferma del fatto che l’intervento richiesto dall’art. 585 comma 4 c.p.c. non possa tradursi in un ampliamento surrettizio degli obblighi sostanziali in capo al delegato, ma resti confinato a un adempimento formale funzionale alla prosecuzione della procedura.

Analogamente, la natura eccezionale di tale norma e l’assenza di un soggetto obbligato in senso proprio impediscono di configurare in capo al professionista delegato obblighi di astensione o di segnalazione, anche nell’ipotesi di omessa dichiarazione dell’aggiudicatario, confermando il carattere meramente formale del presidio antiriciclaggio introdotto dalla riforma.

Formula 25 e formula 25-bis differenziati nella parte dei dati anagrafici

Quanto ai contenuti dei modelli, si evidenzia innanzitutto come la formula 25 attenga all’aggiudicatario persone fisica, mentre la formula 25-bis sia da utilizzare nei casi in cui lo stesso sia una persona giuridica. Nella loro struttura gli schemi sono similari, differenziandosi solamente nella parte con i dati anagrafici in quanto:
- nel primo devono essere riportati i dati della persona fisica;
- nel secondo devono essere riportati i dati del legale rappresentante (o di altro soggetto delegato alla firma dell’operazione).

Entrambi i soggetti devono, inoltre, indicare la professione/attività svolta, se sono persone politicamente esposte (PEP), i dati del titolare effettivo nonché lo scopo, la natura e il valore/corrispettivo dell’operazione. La successiva sezione dei fac simile riguarda i fondi per eseguire l’operazione, per i quali è necessario riportare (sia per la cauzione che per il saldo del prezzo e le spese di trasferimento) se provengono da:
- proprie disponibilità (con l’indicazione se derivano da propria attività lavorativa, eredità o donazioni, vendita di altri beni o da altro da specificare);
- finanziamenti bancari (in questo caso è necessario indicare il nome dell’istituto bancario);
- terzi (per i quali si deve fornire il codice fiscale - o in mancanza nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, domicilio o residenza – l’attività lavorativa e i mezzi di pagamento utilizzati).

In presenza di persona politicamente esposta è necessario fornire i seguenti dati:
- il valore netto del patrimonio finanziario e del patrimonio immobiliare del dichiarante;
- l’anno di assunzione e tipologia della qualifica di PEP.

Infine, qualora nell’ultimo anno fossero state ricevute somme a titolo non corrispettivo da una Pubblica Amministrazione, è necessario indicare la fonte e la ragione dell’attribuzione.

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