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Sabato, 24 gennaio 2026 - Aggiornato alle 6.00

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Disciplina antielusiva delle donazioni anche per la nuda proprietà

/ REDAZIONE

Sabato, 24 gennaio 2026

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Secondo la risposta a interpello n. 17/2026 di ieri, rientrano nell’ambito applicativo della disciplina antielusiva di cui all’art. 16 comma 1 della L. 383/2001 non solo le partecipazioni, ma anche la nuda proprietà delle stesse.
La necessità di osservare il relativo precetto, secondo cui il successivo trasferimento, se effettuato nei 5 anni successivi a una donazione, comporta in capo al beneficiario l’onere di determinare l’imposta sostitutiva come se la donazione non fosse mai stata fatta, deve essere osservato anche nel caso di cessione di azioni in precedenza oggetto di un trasferimento a titolo gratuito della nuda proprietà.

Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, inoltre, la disciplina antielusiva agirebbe anche a livello di territorialità delle plusvalenze. Nel caso specifico, il dante causa della donazione è stato considerato un soggetto residente (il disponente di un trust svizzero), e non il trust, considerato come interposto e, quindi, inesistente ai fini fiscali.

La plusvalenza derivante dalla cessione delle partecipazioni nei 5 anni successivi all’attribuzione a titolo gratuito è stata conseguentemente ritenuta imponibile in Italia anche se realizzata da un soggetto residente in Svizzera (il beneficiario del trust), in quanto, a norma dell’art. 16 comma 1 della L. 383/2001, la cessione è stata considerata come effettuata dal donante originario (residente in Italia).

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