Anticipazione erariale per gestire beni aziendali sequestrati con autorizzazione specifica
Le Sezioni Unite chiariscono i profili del «sequestro di società» nel contesto del Codice antimafia
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26806 depositata ieri, si soffermano sulle conseguenze del c.d. “sequestro di società”. La decisione, seppure attinente alle misure di prevenzione antimafia, presenta profili di sicuro interesse generale.
Si evidenzia, in primo luogo, come la citata espressione (“sequestro di società”) possa essere considerata una formula di sintesi che indica, alternativamente o cumulativamente, il sequestro della totalità delle partecipazioni di una società di capitali o il sequestro di tutti i beni compresi nel patrimonio della società (beni e rapporti giuridici, “anche aziendali”, di regola di titolarità della stessa società). Il sequestro di società potrebbe anche essere disposto come misura di prevenzione antimafia, con nomina di un amministratore giudiziario.
Se il sequestro ha ad oggetto la totalità delle partecipazioni di una società di capitali, l’amministratore giudiziario gestisce le quote o le azioni sequestrate, ma non direttamente i beni (anche aziendali) della società, che restano nella disponibilità di quest’ultima. L’amministratore giudiziario delle partecipazioni sociali, quindi, non amministra la società e non esercita direttamente l’impresa. Egli, peraltro, può, su indicazione del giudice, sostituire l’organo amministrativo (anche con sé stesso) continuando l’esercizio dell’impresa sociale in nome e per conto della società e contraendo obbligazioni in tale qualità (cioè, quale amministratore e legale rappresentante della stessa società). Delle conseguenti obbligazioni risponderà esclusivamente la società con il suo patrimonio (nei limiti dello stesso) senza alcuna possibilità di una responsabilità dell’Erario.
In caso di sequestro dei beni aziendali di una società di capitali, invece, l’amministratore giudiziario custodisce e amministra i beni della società, la cui disponibilità viene sottratta al loro titolare, cioè alla società stessa, e lo fa “per conto di chi spetta”, cioè nell’interesse – e con oneri a carico – di chi risulterà proprietario di quei beni all’esito del procedimento giudiziario (o come accadeva, nel caso di specie, all’esito del procedimento di prevenzione). Le obbligazioni contratte in tale qualità, laddove non estinte al momento della cessazione del sequestro, faranno carico al soggetto che risulterà proprietario dei beni aziendali all’esito del procedimento di prevenzione. Di conseguenza, di tali obbligazioni risponderà la stessa società, se il sequestro viene revocato, o l’Erario, se il sequestro sfocia nella confisca dei beni aziendali in favore dello Stato.
Resta il caso in cui sia contestualmente disposto il sequestro di tutti i beni aziendali di una società di capitali e dell’intero capitale sociale, sempre con la nomina di un amministratore giudiziario, dando luogo al c.d. “sequestro tombale”.
In questa ipotesi sarà necessario accertare, di volta in volta, la qualità in cui l’amministratore giudiziario abbia agito, ossia: come amministratore dei beni aziendali, di titolarità della società, ma sottratti alla disponibilità di quest’ultima; come amministratore delle partecipazioni sociali, di titolarità del soggetto destinatario del sequestro; come organo sociale, amministratore di diritto (o anche di fatto) della società medesima. Qualità che si escludono a vicenda.
Risultano allora decisive, in relazione a tali profili, le valutazioni di opportunità adottate nell’ambito del procedimento di prevenzione, da tradursi nelle direttive che l’amministratore giudiziario deve chiedere al giudice della prevenzione e che quest’ultimo gli deve impartire. Peraltro, ove l’amministratore giudiziario, nel contrattare con i terzi, non indichi in modo chiaro ed espresso la qualità in cui sta agendo, sarà necessario accertare in fatto, in base agli elementi istruttori disponibili, in che qualità abbia concretamente operato.
Resta la problematica della c.d. “anticipazione erariale” per le spese e le obbligazioni necessarie ai fini della gestione “attiva” dei beni aziendali sequestrati e sottratti alla disponibilità della società che ne è titolare (ex previgente art. 8-octies della L. 575/65 e attuali artt. 41 e ss. del DLgs. 159/2011). Questione che riguarda i “creditori dell’amministrazione giudiziaria” – vale a dire coloro che abbiano acquisito crediti nei confronti dell’amministratore giudiziario che ha operato esercitando l’impresa provvisoriamente, per conto di chi spetta, con i beni aziendali sottratti alla società che ne è titolare – ma non i “creditori della società”.
In tal caso l’amministratore giudiziario autorizzato a proseguire l’esercizio dell’impresa con i beni aziendali sequestrati può, senza ulteriore specifica autorizzazione, assumere obbligazioni, a tal fine, solo se disponga delle risorse necessarie al loro pagamento. Diversamente, ove vi sia la necessità di anticipazioni a carico dell’Erario (perché la spesa o l’assunzione dell’obbligazione si prospetta comunque necessaria o utile per la redditizia gestione dei beni sequestrati, ma non vi è la immediata liquidità per farvi fronte), deve chiedere una ulteriore specifica autorizzazione al giudice che ha disposto e/o che gestisce il sequestro, e il giudice deve valutare l’opportunità di concedere o meno siffatta autorizzazione, in considerazione delle concrete ragionevoli prospettive di un’effettiva gestione positiva e “utile” dell’azienda sequestrata.
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