Trattamento dei titoli di trading ai fini IRAP
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 20 del 15 marzo 2010, illustra il trattamento, ai fini IRAP, dei titoli di trading iscritti nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 (vale a dire, nell’ultimo bilancio di applicazione della previgente disciplina).
Innanzitutto, viene ribadito che, per le imprese di assicurazione e per le aziende di credito, le svalutazioni/rivalutazioni civilistiche operate sui titoli azionari di trading (che non hanno concorso alla determinazione della base imponibile IRAP in base al regime in vigore fino al 2007) assumeranno rilevanza in sede di realizzo dei titoli stessi, salva, per i soggetti IAS, la facoltà di riallineamento ex art. 15 del DL 185/2008, convertito nella L. 2/2009).
Ciò premesso, l’Amministrazione finanziaria ritiene corretto consentire alle imprese la possibilità di gestire il portafoglio titoli di trading imputando le svalutazioni/rivalutazioni pregresse ai soli titoli acquistati ante riforma, in quanto impostazione coerente con la normativa in vigore. In tale ipotesi, al fine di individuare quale titolo sia stato ceduto per primo, occorrerà utilizzare il criterio LIFO, in base al quale si considerando ceduti per primi i titoli acquisiti in data più recente (il criterio è analogo a quello adottato per la partecipation exemption: confronta la circolare dell’Agenzia Entrate n. 36 del 4 agosto 2004, § 2.3.1). (Redazione)
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