Imposta di registro proporzionale per le Università
Secondo la Cassazione, le Università non possono essere equiparate allo Stato in quanto sono enti pubblici autonomi
Le Università sono enti pubblici autonomi e non più (dopo la riforma della L. 168/89) organi dello Stato. Pertanto, alle Università non possono applicarsi le norme dettate, in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, per lo Stato e gli enti pubblici territoriali. Di conseguenza, i trasferimenti immobiliari operati a favore delle Università scontano l’imposta di registro proporzionale e sono soggetti alle ordinarie imposte ipotecaria e catastale.
Questo è il principio enunciato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 21 aprile 2010 n. 9495.
La pronuncia accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva riconosciuto l’applicabilità alle Università delle norme che, in materia di imposta di registro, ...