Il ricorso alla mediazione «conviene»
Il DLgs. 28/2010 prevede un credito d’imposta di 500 euro e l’esenzione dalle imposte di registro entro i 50.000 euro e di bollo
Il DLgs. n. 28 del 4 marzo 2010 ha introdotto nel nostro ordinamento alcune agevolazioni fiscali volte ad incentivare il ricorso all’istituto della mediazione civile e commerciale finalizzata alla conciliazione.
La completa esenzione da imposta di bollo, spese, tasse e diritti si applica a tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione.
L’esenzione da imposta di registro si applica al verbale di accordo entro un limite di valore di 50.000 euro. Ove il valore superi tale ammontare l’imposta di registro secondo le modalità ordinarie sarà dovuta solo per la parte eccedente. Questo aspetto rende particolarmente interessante l’utilizzo della procedura laddove la strada per l’estinzione del contenzioso passi attraverso al stipula di contratti
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