ACCEDI
Sabato, 14 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Nel licenziamento disciplinare si possono modificare i fatti contestati

Non è vietato considerare fatti diversi, purché non configurino un illecito più grave a carico del dipendente e fatto salvo il suo diritto di difesa

/ Francesca TOSCO

Lunedì, 21 giugno 2010

x
STAMPA

Principio cardine della disciplina in materia di licenziamento disciplinare è quello dell’immutabilità della preventiva contestazione dell’addebito: esso comporta che i fatti su cui si fonda il provvedimento sanzionatorio debbano coincidere con quelli oggetto dell’avvenuta contestazione. Tale principio non impedisce, però, nel corso del procedimento disciplinare, di apportare modificazioni ai fatti contestati, ove ciò non configuri un diverso e più grave illecito a carico del dipendente e, quindi, non comprometta le possibilità di difesa di quest’ultimo. Lo ha stabilito, con la sentenza n. 14212 del 14 giugno 2010, la sezione lavoro della Corte di Cassazione, confermando la decisione del giudice del merito in ordine alla legittimità del licenziamento disciplinare irrogato ...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU