Non c’è risoluzione del contratto di locazione se il pavimento crolla
Secondo la Cassazione, se nel contratto non sono state pattuite specifiche garanzie, il conduttore rimane obbligato a pagare i canoni
In caso di crollo del pavimento dell’immobile locato, il conduttore non può richiedere la risoluzione della locazione per vizi della cosa locata, se nel contratto di locazione non aveva fatto inserire il riferimento a specifiche norme tecniche di sicurezza o non aveva richiesto al locatore specifiche garanzie in proposito.
Infatti, spetta al conduttore, in quanto soggetto consapevole del tipo di attività che verrà svolta negli immobili presi in locazione, accertarsi che essa sia compatibile con la struttura dell’edificio. Diversamente, egli può richiedere specifiche garanzie, in proposito, al locatore, mediante l’inserimento di apposite clausole nel contratto di locazione.
Così si è pronunciata la Corte di Cassazione, nella sentenza 9 giugno 2010 n. 13841.
Questi i fatti che ...
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