L’azione di responsabilità non revoca in via automatica il sindaco
Secondo gran parte della dottrina, non è possibile equiparare la posizione di sindaci e amministratori, vista la loro diversa funzione e natura
La revoca di un componente del collegio sindacale è possibile solo se legittimata da una giusta causa e deve in ogni caso approvata con decreto dal Tribunale, sentito l’interessato (comma 2 dell’art. 2400 del codice civile).
La giusta causa di revoca può consistere:
- in un grave inadempimento, da parte del sindaco, degli obblighi inerenti all’ufficio;
- in circostanze obiettive che non consentano la prosecuzione del rapporto.
Particolarmente dibattuta è la questione relativa al caso dell’azione sociale di responsabilità promossa nei confronti del sindaco, nel senso che ci si chiede se tale azione possa determinare la revoca del sindaco “immediata”, ossia senza bisogno dell’approvazione da parte del Tribunale.
Una parte significativa della giurisprudenza ...