Il fondato pericolo per la riscossione deve essere motivato nell’accertamento
La futura esecutività dell’accertamento non può ledere i diritti del contribuente
A partire dal luglio 2011, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 29 del decreto legge n. 78 del 2010, l’avviso di accertamento diverrà atto esecutivo, con la conseguenza che, ai fini del versamento delle somme relative alle imposte sui redditi e all’IVA, non sarà più necessario attendere la notifica della cartella di pagamento.
In breve, le somme, in caso di proposizione del ricorso, andranno versate, per la metà del loro ammontare, entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto, mentre quelle dovute a titolo di sanzione dovranno essere corrisposte nella misura dei due terzi dopo la sentenza della Provinciale sfavorevole al contribuente.
Tuttavia, ove sussista “fondato pericolo per il positivo esito della riscossione”, le somme potranno essere richieste
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