Tematiche ambientali, spetta all’organo di controllo verificare le informazioni
Il revisore legale è tenuto, invece, a una lettura informativa generale della relazione sulla gestione
Come evidenziato in un precedente articolo (si veda “Sulle tematiche ambientali relazione opportuna” del 19 agosto 2010), il CNDCEC, nel documento recante “Indicazioni e raccomandazioni per l’attività di controllo sulle tematiche ambientali”, ha precisato che, quando il controllo generale sull’impresa evidenzia un impatto ambientale significativo con possibili conseguenze patrimoniali e reddituali, l’organo di controllo ed il revisore legale devono, tra l’altro, procedere:
- alla verifica dell’esistenza e adeguatezza delle informazioni attinenti all’ambiente laddove contenute nella relazione sulla gestione del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato (ex art. 2428 comma 2 c.c., come modificato dal DLgs. ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41